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Superbonus : come funziona ?
Il Superbonus è un’agevolazione fiscale introdotta con il Decreto Rilancio (n. 34 del 19 maggio 2020) che ha portato inizialmente al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute per interventi di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
La norma che ha introdotto il Superbonus ha poi subito diverse modifiche nel corso del tempo. Le ultime modifiche hanno ridotto la detrazione al 90% per la maggior parte degli interventi. Per vedere l’elenco di tutte le norme che hanno introdotto e poi modificato il Superbonus puoi andare direttamente al paragrafo “Normativa di riferimento“.
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Modifiche previste nel Decreto Aiuti Quater, nella Legge di Bilancio 2023 e nel Decreto Millepropoghe
Anche nelle ultime settimane la normativa sul Superbonus è cambiata ulteriormente.
Alcune modifiche sono state apportate dal Decreto Aiuti Quater (e successiva legge di conversione pubblicata in Gazzetta Ufficiale) e dalla Legge di Bilancio per il 2023 (anch’essa pubblicata in Gazzetta Ufficiale). Al momento è in corso la conversione del Decreto Milleproroghe per il quale sono previsti alcuni emendamenti che riguardano il Superbonus ma che non possiamo dare per confermati fino a quando la legge di conversione di tale decreto non sarà pubblicata in Gazzetta Ufficiale.
Le modifiche al Superbonus previste nel Decreto Aiuti Quater (articolo 9) sono le seguenti:
Unifamiliari
a) Unifamiliari che hanno realizzato il 30% dei lavori entro il 30.09.2022: la data limite è stata spostata dal 31.12.2022 al 31.03.2023
b) Unifamiliari che NON hanno realizzato il 30% entro il 30.09.2022 (o che devono ancora iniziare): modifica della detrazione dal 110% al 90% con le seguenti clausole aggiuntive
i) limitazione alla sola abitazione principale (il Superbonus non varrà più per la seconda casa)
ii) reddito di riferirmento, calcolato attraverso il quoziente familiare, non superiore a 15mila euro
iii) occorre essere proprietari o avere un diritto reale di godimento dell’immobile: usufrutto o nuda proprietà (il Superbonus non varrà più nei casi di locazione e comodato d’uso)
Condomini (ed edifici assimilati)
a) Casi in cui la CILAS viene presentata entro il 25 novembre 2022 : possibilità di usufruire della detrazione del 110% per il 2023
b) Casi in cui la CILAS viene presentata dopo il 25 novembre 2022 : la detrazione passa dal 110% al 90% per il 2023 (nel 2024 sarà del 70% e nel 2025 sarà del 65%)
Cessione del credito
Il decreto indica che “per gli interventi di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in deroga all’articolo 121, comma 3, terzo periodo, del medesimo decreto-legge, i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell’originaria rateazione prevista per i predetti crediti.“
Il 29 dicembre è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 197 (“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”). Le modifiche al Superbonus presenti nella Legge di Bilancio sono le seguenti:
a) I condomìni continueranno a fruire del superbonus con aliquota del 110% nel 2023 se
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- l’assemblea ha deliberato i lavori entro il 18 novembre 2022 e la Cilas (o la richiesta del titolo abilitativo) è stata presentata entro il 31 dicembre 2022
- l’assemblea ha deliberato i lavori tra il 19 e il 24 novembre 2022 e la Cilas (o la richiesta del titolo abilitativo) è stata presentata entro il 25 novembre 2022.
- la richiesta del titolo abilitativo per gli interventi di demolizione e ricostruzione è stata presentata entro il 31 dicembre 2022
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b) Gli edifici da 2 a 4 unità immobiliari con unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti continueranno a fruire del superbonus con aliquota del 110% nel 2023 se:
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- la CILAS è stata presentata entro il 25 novembre 2022;
- il titolo abilitativo, relativo ad un intervento di demolizione e ricostruzione, è stato richiesto entro il 31 dicembre 2022.
-
NOTA: le informazioni riportate di seguito non sono ancora aggiornate tenendo conto delle modifiche previste nel Decreto Aiuti Quater e nella Legge di Bilancio per il 2023. Il sito internet verrà aggiornato in maniera definitiva una volta che anche la legge di conversione del Decreto Milleproroghe sarà pubblicata in Gazzetta Ufficiale.
Soggetti che possono beneficare del Superbonus
- Condomini
- Persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari (*1)
- Istituti autonomi case popolari (IACP) co-munque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di «in house providing» per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica
- Cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
- Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 di-cembre 1997, n. 460), dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’articolo 6 della legge 11 ago-sto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383
- Associazioni e società sportive dilettantisti-che iscritte nel registro istituito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c) , del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi
(*1) Le persone fisiche possono beneficiare delle detrazioni per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio.
Sono escluse dal superbonus gli edifici appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
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Interventi previsti per il Superbonus: schema di sintesi
Interventi principali (“trainanti”)
Secondo quanto indicato nel decreto, il Superbonus prevede degli interventi “principali” che sono necessari per poter beneficare della detrazione fiscale. E’ necessario quindi che venga realizzato almeno uno dei seguenti lavori:
Isolamento termico
Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente (*) e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno.
(*) Nota: ricordiamo che la modifica prevista con la Legge di Bilancio 2021 permette di definire funzionalmente indipendente un’unità immobiliare che abbia almeno 3 degli elementi (acqua, luce, gas, riscaldamento) non condivisi con altre unità immobiliari. In pratica se l’impianto idrico è in comune ma gli altri sono di proprietà, l’unità immobiliare si può definire “funzionalmente indipendente”.
La superficie di intervento deve essere maggiore del 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio
I materiali utilizzati devono rispettare alcuni criteri ambientali minimi definiti nel decreto 11 ottobre 2017. (Per vedere il comma del decreto che contiene le caratteristiche richieste per i materiali fare riferimento alla nota presente al fondo di questa tabella).
Spesa massima:
- 50.000 € per gli edifici unifamiliari (o per le unità immobi-liari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno)
- 40.000 € (per ogni unità immobiliare) per i condomini fino a 8 unità immobiliari
- 30.000 € (per ogni unità immobiliare) per i condomini oltre le 8 unità immobiliari (*1)
Nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020 si precisa che se l’edificio ha più di 8 unità immobiliari il massimale si calcola nel seguente modo:
- 40.000 per 8 = 320.000 € per le prime 8 unità
- 30.000 per le restanti unità
Se ad esempio si hanno 15 unità il massimale è il seguente:
- 40.000 per 8 = 320.000 €
- 30.000 per 7 = 210.000 €
- TOTALE = 530.000 €
Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
(Condomini)
Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria
Tipologie di impianto di climatizzazione che si possono installare:
- caldaia a condensazione (Classe A o superiore)
- pompa di calore (anche ibrida o geotermica)
- biomassa (solo in alcuni casi)
Spesa massima:
- 20.000 € (per ogni unità immobiliare) per i condomini fino a 8 unità immobiliari
- 15.000 € (per ogni unità immobiliare) per i condomini oltre le 8 unità immobiliari (*1)
(*1) Nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020 si precisa che se l’edificio ha più di 8 unità immobiliari il massimale si calcola nel seguente modo:
- 20.000 per 8 = 320.000 € per le prime 8 unità
- 15.000 per le restanti unità
Se ad esempio si hanno 15 unità il massimale è il seguente:
- 20.000 per 8 = 160.000 €
- 15.000 per 7 = 105.000 €
- TOTALE = 265.000 €
Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
(Edifici unifamiliari)
Interventi su edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti
Tipologie di impianto di climatizzazione che si possono installare:
- caldaia a condensazione (Classe A o superiore)
- pompa di calore (anche ibrida o geotermica)
- biomassa (solo in alcuni casi)
Spesa massima: 30.000 €
Interventi di riqualificazione per la riduzione del rischio sismico
Il Sismabonus intende incentivare gli interventi che consentano un miglioramento sismico degli edifici esistenti nelle zone ad alto rischio sismico (zone 1, 2 e 3). Le detrazioni sono valide per le spese sostenute per lavori antisismici realizzati sulle parti strutturali degli edifici o su complessi di edifici collegati strutturalmente.
E’ previsto l’obbligo della stipula di una polizza assicurativa a copertura del rischio di eventi calamitosi
L’agevolazione non si applica per gli edifici ubicati in zona sismica 4 (vedi la classificazione sismica in Italia su Wikipedia)
(*) Caratteristiche richieste per i materiali isolanti (clicca per visualizzare il testo)
Il comma 2.4.2.9 del decreto prevede che:
Gli isolanti utilizzati devono rispettare i seguenti criteri:
- non devono essere prodotti utilizzando ritardanti di fiamma che siano oggetto di restrizioni o proibizioni previste da normative nazionali o comunitarie applicabili;
- non devono essere prodotti con agenti espandenti con un potenziale di riduzione dell’ozono superiore a zero;
- non devono essere prodotti o formulati utilizzando catalizzatori al piombo quando spruzzati o nel corso della formazione della schiuma di plastica;
- se prodotti da una resina di polistirene espandibile gli agenti espandenti devono essere inferiori al 6% del peso del prodotto finito;
- se costituiti da lane minerali, queste devono essere conformi alla nota Q o alla nota R di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e s.m.i. (29)
- se il prodotto finito contiene uno o più dei componenti elencati nella seguente tabella, questi devono essere costituiti da materiale riciclato e/o recuperato secondo le quantità minime indicate, misurato sul peso del prodotto finito.
Verifica: il progettista deve compiere scelte tecniche di progetto che consentano di soddisfare il criterio e deve prescrivere che in fase di approvvigionamento l’appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio. La percentuale di materia riciclata deve essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni:
- una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025, come EPDItaly© o equivalenti;
- una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso l’esplicitazione del bilancio di massa, come ReMade in Italy®, Plastica Seconda Vita o equivalenti;
- una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso l’esplicitazione del bilancio di massa che consiste nella verifica di una dichiarazione ambientale autodichiarata, conforme alla norma ISO 14021.
Qualora l’azienda produttrice non fosse in possesso delle certificazioni richiamate ai punti precedenti, é ammesso presentare un rapporto di ispezione rilasciato da un organismo di ispezione, in conformità alla ISO/IEC 17020:2012, che attesti il contenuto di materia recuperata o riciclata nel prodotto. In questo caso é necessario procedere ad un’attività ispettiva durante l’esecuzione delle opere. Tale documentazione dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalità indicate nel relativo capitolato.
Interventi secondari (“trainati”)
Vi sono inoltre altri interventi (cosiddetti “traninati”) che possono beneficiare anch’essi del Superbonus se eseguiti contestualmente agli interventi “trainanti” (isolamento termico e/o sostituzione impianto di climatizzazione).
L’elenco degli interventi “trainati” è il seguente:
Intervento | Massimali |
Acquisto e posa di finestre comprensive di infissi | Limite massimo di “detrazione” : 60.000 € |
Acquisto e posa di schermature solari | Limite massimo di “detrazione” : 60.000 € |
Installazione di Impianti fotovoltaici (vedi nota 3) | Il limite di spesa complessivo è di 48.000 € (vedi nota 3)
Il limite di spesa per ogni kWp è di 2.400 (1.600 € per kWp se si tratta ristrutturazione edilizia o nuova costruzione) |
Installazionie di sistemi di accumulo | Il limite di spesa complessivo è di 48.000 € (vedi nota 3)
Il limite di spesa è di 1.000 € per ogni kWh di capacità di accumulo |
Installazione di colonnine di ricarica per auto elettiche | Con gli aggiornamenti previsti nella Legge di Bilancio per il 2021 i massimali di spesa per le colonnine di ricarica sono stati modificati nel seguente modo (importi relativi per 1 unità immobiliare):
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L’intervento, nel suo complesso, deve rendere possibile il miglioramento di 2 classi energetiche (ove questo non sia possibile, occorre arrivare alla classe energetica più alta).
Il miglioramento è da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E) rilasciato da un tecnico abilitato tramite dichiarazione asseverata.
Note:
- Se si realizza l’isolamento termico e contestualmente si sostituiscono gli infissi, allora l’importo complessivo dell’intervento (isolamento + infissi) potrà beneficiare del Superbonus. Se si sostituiscono solo gli infissi la detrazione rimane al 50%. Lo stesso dicasi per l’impianto fotovoltaico o i sistemi di accumulo.
- La detrazione per l’impianto fotovoltaico e/o accumulo è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non autoconsumata direttamente o immessa nel sistema di accumulo. In pratica se ci cede energia alla rete tale energia non verrà pagata dal GSE contrariamente a quanto avviene attualmente con lo “scambio sul posto”.
- In merito ai massimali per fotovoltaico e sistemi di accumulo nella Risoluzione 60/E del 28/09/2020 viene precisato che: “In merito ai limiti di spesa ammessi al Superbonus, nella citata circolare n. 24/E del 2020 è stato precisato che il predetto limite di spesa di 48.000 euro è stabilito cumulativamente per l’installazione degli impianti solari fotovoltaici e dei sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti. Tale chiarimento è da intendersi superato a seguito del parere fornito dal Ministero dello Sviluppo economico che ha, invece, ritenuto che il predetto limite di spesa di 48.000 euro vada distintamente riferito agli interventi di installazione degli impianti solari fotovoltaici e dei sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti.“
- Nelle spese agevolabili rientrano i costi sostenuti per i professionisti per la realizzazione delle diagnosi energetiche, pratiche comunali e relative alle detrazioni fiscali.
Schema delle varie fasi del progetto Superbonus
Dettagli delle varie fasi per ottenere il Superbonus
- Fare una verifica per la conformità edilizio/urbanistica/catastale per essere certi che non ci siano situazioni irregolari in partenza
- Fare redigere una certificazione energetica (APE) per stabilire la classe energetica prima dei lavori e il progetto lavori per definire la classe energetica di arrivo, a fine lavori (*1)
- Realizzare almeno uno degli interventi principali (oppure detti “trainanti”) : isolamento termico o sostituzione impianto di climatizzazione invernale
- Realizzare (eventualmente) gli interventi secondari (oppure detti “trainati”) : infissi, fotovoltaico, ecc.
- Fare in modo che tutti gli interventi realizzati (“trainanti” e “trainati”) permettano di ottenere un miglioramento di 2 classi energetiche (*2)
- Fare in modo che gli interventi rispettino i requisiti minimi previsti (*3)
- Fare una certificazione energetica (APE) per stabilire la classe energetica a fine lavori
- Far presentare la pratica all”ENEA con la documentazione necessaria per ottenere il credito di imposta
- Richiedere il visto di conformità (in caso di cessione del credito del credito o dello sconto in fattura)
(*1) il progetto lavori puo’ anche arrivare alla conclusione che gli interventi previsti non determineranno il miglioramento di 2 classi energetiche. A questo il committente punto dovrà decidere se non fare nulla o prendere in considerazione le altre tipologie di detrazioni fiscali (es. 65%)
(*2) secondo quanto previsto dal progetto. Se non è possibile migliorare di 2 classi occorre ottenere la classe più alta possibile
(*3) secondo quanto previsto dal comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto legge 4 giugno 2013, n°63
Le fasi più importanti: le verifiche preliminari e la definizione del progetto
Pensando al Superbonus ci si concentra sulla regola che richiede di migliorare di 2 livelli la classe energetica dell’edificio senza porre sufficiente attenzione su cosa si deve fare per ottenere questo risultato.
Per arrivare alla fine dei lavori certi di avere tutti i requisiti per ottenere la detrazione prevista occorre definire bene alcuni passaggi fondamentali che sono :
- redazione della Relazione Tecnica Integrata di conformità urbanistica e catastale (RTI) : è un documento redatto e firmato da un professionista abilitato (geometra, ingegnere o architetto) che attesta la corrispondenza tra lo stato di fatto dell’immobile e il titolo edilizio con cui il Comune ha autorizzato la costruzione e/o le successive ristrutturazioni e ampliamenti di un immobile. Se si dovessero riscontrare delle anomalie a fine lavori si rischia di non beneficiare del Superbonus
- redazione della relazione ai sensi del DM 26/6/2015 (cosiddetto decreto dei “Requisiti Minimi” ex Legge 10/91). In pratica occorre verificare che gli interventi di riqualificazione rispettino alcuni requisiti come ad esempio la trasmittanza termica delle pareti (requisito che rimane valido anche per il superbonus)
- verifica della fattibilità degli interventi nel caso di edifici particolari come quelli situati nelle aree soggetti ai vari vincoli oppure agli immobili di pregio storico architettonico o situati nei centri storici
- verifica preliminare del visto di conformità : con tale visto si attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. Viene rilasciato da commercialisti, consulenti del lavoro e CAF
- se fra gli in inteventi previsti vi è il cappotto termico, occorre verificare che :
- il progettista definisca il progetto, seguendo il Manuale del Cappotto Termico Cortexa e la norma UNI 11715:2018 (progettazione posa del cappotto termico certificato ETA)
- venga tenuto in considerazione che l’impresa che effettuerà i lavori di posa del cappotto termico realizzi i lavori secondo quanto prevista dalla norma UNI 11716:2018 (certificazione professionale degli applicatori del sistema a cappotto)
- venga previsto il rispetto dei “Criteri minimi ambientali” (CAM) previsti per i materiali isolanti : vuol dire che i materiali isolanti devono rispettare alcuni criteri di ecocompatibilità (per i dettagli di questi requisiti si può fare riferimento alla nota disponibile più avanti in questo articolo)
Una volta completata questa fase si avranno tutte le informazioni per poter procedere alla definizione dei preventivi per i vari lavori.
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Cessione del credito & sconto in fattura
L’articolo 121 della legge 77/2020 indica che:
I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021 (*), spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:
a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
b) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Il caso a) fa riferimento alla possibilità di cedere il credito all’impresa che realizza i lavori (che a sua volta potrà cederlo ad altri soggetti) di fatto costituendo uno sconto da parte dell’impresa verso il cliente.
Il caso b) fa riferimento alla possibilità che il cliente paghi l’impresa che realizza i lavori, e per quel che riguarda il credito di imposta potrà:
- scaricarlo dalle tasse nei 5 anni successivi
- cederlo ad altri soggetti comprese banche o intermediari finanziari
(*) La Legge di Bilancio per il 2021 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2020) ha modificato l’articolo 121 aggiungendo il comma 7bis dove viene indicato che: “Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti che sostengono nell’anno 2022, spese per gli interventi individuati dall’articolo 119”.
Per procedere con la cessione del credito occorre però tenere presente alcuni passaggi.
Cessione del credito alle banche: come funziona il “prestito ponte” ?
Con la pubblicazione dei vari decreti molti istituti di credito hanno pubblicato le loro proposte relative all’acquisizione del credito di imposta per gli interventi relativi al Superbonus.
Come funziona la cessione del credito alla banca ?
In pratica è possibile stipulare un accordo con la banca per ottenere, in tempi relativamente brevi, il recupero del credito di imposta maturato.
Ma quindi è necessario che prima il committente paghi i tecnici e/o le imprese per poi avere la possibilità di cedere il credito alla banca ? Non necessariamente, in quanto è possibile stipulare un accordo con l’istituto di credito per un “prestito ponte”.
Il prestito ponte prevede che la banca anticipi al committente gli importi necessari per pagare i lavori realizzati.
Il prestito può essere suddiviso in 3 fasi :
- 1° stato avanzamento lavori (30%)
- 2° stato avanzamento lavori (30%)
- fine lavori (40%)
Quindi una volta completato il primo 30% dei lavori è possibile (previa asseverazione tecnica) ricevere dalla banca l’importo per pagare i lavori. Questo anticipo verrà effettuato anche al 2° stato avanzamento lavori e poi alla fine dei lavori.
In tal modo il committente ha ricevuto dalla banca un anticipo (sotto forma di prestito) con cui ha potuto pagare l’intero importo dei lavori. Ovviamente in questo schema occorre prevedere un interesse che dovrà essere riconosciuto dal committente alla banca per il prestito di questi importi. Di norma l’interesse previsto per questo tipo di prestito ponte è del 2,75%.
Ma la cessione del credito alla banca alla fine conviene al committente ? Possiamo dire di sì spiegando questa affermazione con questo schema:
Nello schema vediamo un esempio di cessione del credito attraverso un prestito ponte.
Ipotizzando un importo lavori di 50.000 € possiamo prevedere che
- Una volta che è stato realizzato il primo 30% dei lavori (quindi un importo che corrisponde a 15.000 €) si può ricevere dalla banca le risorse per pagare i tecnici e/o le imprese che hanno realizzato i lavori relativi a questa fase. Questo meccanismo si ripete:
- Con il 2° stato avanzamento lavori, nell’esempio per un importo che è sempre relativo a 15.000 €
- Con la fine lavori, vale a dire per un importo di 20.000 €
Tenendo conto dell’interesse richiesto dalla banca e dal fatto che la banca, alla fine dell’iter, riconosce il 102% dell’importo lavori (quindi restituisce al committente un 2% in più dell’importo totale dei lavori) il bilancio complessivo per il committente è positivo.
Vale a dire che con questa opzione del prestito ponte ci si guadagna ancora qualcosa: nell’esempio, per il prestito di 50.000 € il committente:
- Dovrà pagare 218 € di interessi
- Ma riceverà dalla banca 1.000 € che corrisponde al 2% dell’importo lavori
Va detto che vi sono istituti di credito che riconoscono una percentuale superiore al 102%, infatti alcune banche riconoscono anche il 105%.
Per completezza di informazioni, occorre verificare se l’istituto bancario prevede ulteriori costi oltre agli interessi previsti per il prestito ponte (costi che potrebbero essere relativi all’attivazione della pratica, ecc.).
Cessione del credito: passaggi da tenere presente
Il decreto indica che “Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto di cui al comma 12, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi di cui al presente articolo“.
Ciò significa che le persone interessate alla cessione del credito dovranno richiedere il visto di conformità ad uno di questi soggetti:
- gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro
- i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in
economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria - le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell’articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonche’ quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze
etnico-linguistiche - i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati
- gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
- dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997
Nel decreto è inoltre previsto che per gli interventi di riqualificazione energetica:
“… i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell’asseverazione viene trasmessa esclusivamente per via telematica all’ Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative“.
Mentre per gli interventi di riduzione del rischio sismico occorre che:
“… l’efficacia degli stessi finalizzati alla riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58. I professionisti incaricati attestano, altresì, la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati”
Ed infine si precisa che:
“Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all’esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica.”
Ciò significa che si dovrà attendere la circolare dell’Agenzia delle Entrate per avere tutti i dettagli relativi su come concretamente si dovrà gestire i vari passaggi per la cessione del credito.
Superbonus: quando termina questa detrazione ?
Le scadenze del Superbonus sono quelle presenti nella tabella che abbiamo inserito ad inizio di questo articolo ma che riprendiamo qui di seguito:
Dato che la Legge di Bilancio 2022 ha apportato alcune modifiche anche ad altri Bonus, riportiamo qui di seguito una seconda tabella con le modifiche previste per Bonus Facciate, ecc.
Superbonus : da dove occorre iniziare ?
- Innanzitutto occorre verificare che l’edificio non presenti difformità catastali o urbanistiche.
- Occorre quindi effettuare una pre-analisi energetica per verificare che ci siano le condizioni per il doppio salto di classe (*)
- Se i primi 2 punti danno esito positivo allora si può procedere con la documentazione “ufficiale” del Superbonus vale a dire la redazione da parte di un professionista abilitato (ingegnere, architetto, geometra) dell’APE convenzionale (APE pre e post), il progetto e il computo metrico
(*) Se la pre-analisi arrivasse alla conclusione che non si riesce a migliorare la classe energetica come previsto dalla norma si potrà eventualmente optare per le altre agevolazioni fiscali previste prima dell’entrata in vigore del Superbonus e tuttora valide.
Vedi le altre detrazioni fiscali previste per il risparmio energeticoNormativa di riferimento per il Superbonus
Norma
Note / Passaggi principali
Legge di conversione che ha definito la norma del Superbonus
Qui si può scaricare il Decreto completo in formato PDF (vedere a pagina 16)
Qui si può scaricare il Decreto completo in formato PDF (vedere a pagina 64)
Modifica articolo 119: “… per “accesso autonomo dall’esterno” si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso
da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva”
Passaggi principali:
- Proroga al 2022
- Coibentazione del tetto
- Definizione di funzionalmente indipendente (3 su 4 installazioni indipendenti)
- Edifici senza APE (devono arrivare in classe A)
- Fotovoltaico su pertinenze
- Edificio da 2 a 4 UI e unico proprietario
- Delibere assembleari
- Polizze assicurative
- Cartello di cantiere
- Proroga cessione del credito e sconto in fattura al 2022
Per il dettaglio vedere commi 66 – 75 dell’Articolo 1 (a partire dalla pagina 16 del documento)
Vedasi Articolo 1 comma 3 (pagina 82)
Proroga al 30/06/2023 per IACP
Articolo 33 a pagina 67 del documento
comma 1-c: “La presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo”
Il decreto del MiTE apporta alcune modifiche al Decreto MiSE 6 agosto 2020. Le disposizioni sono in vigore dal 15 aprile 2022.
Il Decreto individua i costi massimi specifici agevolabili ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese. Si applica ai soli casi di accesso alle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura per gli interventi di cui al comma 2 dell’articolo 121 del Decreto Rilancio.
Decreto abrogato dal Governo che ha deciso di inserire i suoi contenuti all’interno del disegno di legge di conversione del Sostegni-Ter (convertito poi dal Parlamento nella Legge 25/2002 del 28 marzo 2022)
Viene introdotta la possibilità di effettuare altre due cessioni successive alla prima, ma solo a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e imprese di assicurazione. Inoltre, i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate.
Introduzione della quarta cessione che è però consentita alle sole banche a favore dei soggetti coi quali abbiano concluso un contratto di conto corrente.
Per le villette e le case unifamiliari la data entro la quale occorre realizzare il 30% dei lavori è stata spostata al 30 settembre 2022. Rimane confermato il 31 dicembre 2022 come data di fine per tutti i lavori (sempre per villette e case unifamiliari).
Documenti utili sul Superbonus
Il link rimanda al testo coordinato che contempla le varie modifiche fino al Decreto Legge 13/2022. Il testo è stato redatto da Naturalnzeb (www.naturalnzeb.it)
Altre norme da considerare per il Superbonus
- la modifica relativa alla definizione di “ristrutturazione edilizia” è inserita nell’articolo 3, comma 1, lettera D di cui riportiamo un estratto: “Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico. L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana”.
- L’articolo 14 del DL 63 è richiamato negli articoli 119 e 121 della Legge 77/2020
- L’articolo 14 del DL 63 a sua volta fa riferimento all’articolo 1, comma 48 della Legge del 13/12/2010 n. 220
- L’articolo 1 della Legge 220 a sua volta fa riferimento all’articolo 1, commi 344-347 della Legge del 27 dicembre 2006 n. 296
- Il Decreto dei “Requisiti Minimi” è collegato al Decreto legislativo del 19 agosto 2005, n. 192 il quale è stato a sua volta modifcato dal Decreto legge del 4 giugno 2013, n. 63.
- In quest’ultimo decreto (all’articolo 5) è previsto che: “A partire dal 31 dicembre 2018, gli edifici di nuova costruzione occupati da pubbliche amministrazioni e di proprieta’ di queste ultime, ivi compresi gli edifici scolastici, devono essere edifici a energia quasi zero. Dal 1° gennaio 2021 la predetta disposizione e’ estesa a tutti gli edifici di nuova costruzione.“
- In questo decreto (all’art. 3, comma 1, lett. c) viene specificata la nuova definizione di impianto termico
Video sul Superbonus sul nostro canale Youtube
Se vuoi, puoi vedere il video su questo argomento sul nostro canale Youtube
Buongiorno, abito in un edificio che sta facendo lavori bonus 110. Il bonus110 riguarda 2 edifici congiunti di 8 piani, con balconi vari, che usufruiscono della stessa caldaia. Ad oggi il responsabile dei lavori nonché amministratore del condominio ha dichiarato che non interverranno sulle due chiostrine che fanno parte dei palazzi. Praticamente fanno tre facciate. (la quarta è unita ad un altro palazzo) Io abito a piano terra e non avrò nessun beneficio perché da un lato ho la chiostrina e dall’ altro marmo che non verrà rimosso. L’ amministratore ha detto che la legge è cambiata e che è giusto così. Si riferisce forse che la superfici di intervento deve essere maggiore del 25% della superficie lorda complessiva. Praticamente non avrò nessun beneficio o miglioramento della classe energetica.
Cosa posso fare per tutelarmi? Grazie
Salve, non avete un tecnico che vi segue per tutto quel che riguarda la certificazione energetica ?
Buongiorno. Sono in corso lavori di efficientamento energetico in una villa composta da tre elevazioni di cui una seminterrata, categ. catastale c/2; pt A/7 e p.1 F3. senza rendita, indefinita e priva di impianti. Di fatto il p.1 era stato accatastato come abitativo e successivamente variato poichè mai definito. Per le opere di ristrutturazione è stata presentata scia mentre per quelle oggetto di efficientamento energetico la cilas che riguarda solo le opere per cui si chiedono i benefici fiscali è contempla solo l’u.i. di p.t. A/7, anche se l’esterno è stato tutto rifinito con cappotto ed anche il tetto. I dubbi che ho sono due; 1 come si classifica l’u.i. come edificio unifamiliare visto che il piano superiore è in corso di costruzione e il cantinato ne costituisce pertinenza o come u.i. situata all’interno di edificio plurifamiliare, funzionalmente indipendente e con accesso autonomo dall’esterno. 2 dubbio. L’attestato di prestazione energetica deve contemplare lo stato finale di tutte le opere eseguite o solo quelle inserite nel computo metrico e per le quali si chiedono i benefici, visto che deve verificare il salto di due classi. Spero di essere stato chiaro e vi sarò veramente grato per la risposta.
Buongiorno, sono disperatamente in cerca di una risposta, e visto la vostra ottima conoscenza dell’argomento provo a chiedere a voi:
io ho una difformità edilizia (non ci sono gli antibagni previsti nella planimetria catastale fatta nel 1978 con l’atto notarile di acquisto) e il mio condominio sta iniziando i lavori x il superbonus 110%, prevedendo anche la sostituzione degli infissi, che sono tra tutti i lavori previsti che richiedono la conformità delle singole unità immobiliari..
ora la domanda è:
cosa rischio nei confronti del superbonus?
devo restituirlo?
devo mettere a norma l’allogio ?
non penso che questo possa influire sul superbonus concesso al condominio ma vorrei esserne sicuro.
grazie per la cortese risposta e per il vostro tempo.
Buongiorno, ho una villetta in campagna dove sto usufruendo del bonus 110 solo riguardanti la parte edile: sismabonus, cappotto, coibentazione tetto, le altre due ditte per l’impiantistica ( solare termico, fotovoltaico, impianto elettrico, impianto idraulico, etc..) e per gli infissi non hanno carenza per nuovi crediti, quindi dovrei pagare tutto il resto io, cosa posso fare ?
grazie
Buongiorno, ho una villetta in campagna dove sto usufruendo del bonus 110 solo riguardanti la parte edile: sismabonus, cappotto, coibentazione tetto, le altre due ditte per l’impiantistica ( solare termico, fotovoltaico, impianto elettrico, impianto idraulico, etc..) e per gli infissi non hanno carenza per nuovi crediti, quindi dovrei pagare tutto il resto io, cosa posso fare ?
grazie
Buongiorno, nella mia casa unifamiliare sono in corso lavori con il superbonus: sostituzione infissi, persiane, cappotto, pannelli solari…..Su ogni finestra esistente (16) è installata una zanzariera. I nuovi lavori prevedono una modifica dello spazio luce (a causa del cappotto) e l’impresa mi dice che non è previsto il rimontaggio ed adattamento delle zanzariere che vorrebbero smaltire. In sostanza se le voglio rimontare è tutto a mio carico! E’ possibile che non sia previsto un riadattamento di ciò che è esistente? Eventualmente ci sono riferimenti normativi su cui far leva da presentare all’impresa? Ringrazio anticipatamente per la risposta che vorrete fornirmi
Salve, personalmente ritengo che tali lavori possano rientrare nelle spese detraibili ma deve chiedere al tecnico che farà l’asseverazione per una conferma.
Salve. Se il rifacimento delle superfici opache (orizzontali + verticali) eccede il massimale (50k€), posso usufruire del 110% per le superfici verticali (cappotto) e del 65% per le superfici orizzontali (coibentazione tetto)?
Grazie
Salve, se si tratta dello stesso intervento (ovvero che ricade nella stessa pratica edilizia) allora non si possono utilizzare detrazioni fiscali diverse.
Quindi basterebbe presentare due pratiche? Una CILAS e una CILA?
Grazie
Buongiorno, nell’ambito di un lavoro di SB dove è previsto l’isolamento delle pareti verticali e della copertura. Sforando il massimale di spesa con le pareti è possibile far rientrare le spese della coibentazione copertura con bonus casa al 50%, inquadrandolo come intervento parallelo con una sua CILA distinta e separata rispetto alla CILAS per gli interventi del SB. Grazie
Salve, se la pratica edilizia è diversa, allora ritengo che sia possibile.
Buongiorno, ho una villa unifamiliare è sto per fare dei lavori di Superbonus. Tra i vari interventi c’è la coibentazione delle pareti verticali e della copertura, sforando il massimale di spesa per la coibentazione delle pareti è possibile fruire della detrazione al 50% per la coibentazione del tetto inquadrandolo come intervento separato dal SB con un’altra CILA?
Grazie
Ho un villetta ad uso promiscuo avendo in casa la sede legale del mio studio professionale . Se sposto la sede legale posso usufruire del 100% del superbonus anziché del 50%?
Salve, se l’abitazione diventa ad uso esclusivo residenziale allora può beneficiare del 110%.
Sono cittadino austriaco e lavoro anche in Austria.
Non pago alcuna imposta sul reddito in Italia
Circa 5 anni fa ho acquistato un piccolo appartamento (costruito nel 1965) in un “condominio” (Lago di Garda).
Abbiamo un codice fiscale e paghiamo l’Imu
vogliamo ristrutturare l’appartamento nel 2002 (finestra, bagno, tubazioni ecc…)
Volevamo usufruire del bonus ristrutturazione (50%?), a quanto pare quello vale anche per i “non residenti”
era possibile.
(Il Fisco italiano ha più volte sottolineato in precedenti chiarimenti l’importanza di avere un reddito imponibile per poter accedere al super bonus 110%. Tuttavia, le dichiarazioni più recenti affermano che è irrilevante se il reddito sia effettivamente utilizzato ai fini IRPEF ( In sostanza, l’esistenza di un reddito imponibile (es. il regime forfettario per i contribuenti IVA) consente anche l’accesso alla detrazione fiscale (ciò vale anche per i contribuenti non residenti titolari di immobili in Italia)
Vogliamo fare una “cessione del credito”.
Ora ho sentito che ci sarà un nuovo “decreto rilancio” per il 2022.
Può darci informazioni se è possibile richiedere un bonus per la nostra situazione nel 2022?
e/o se ci sono modifiche.
GRAZIE – scusate il mio italiano
Salve, per poter beneficiare del Superbonus occorre possedere redditi in Italia, anche se si tratta solo di redditi catastali dovuti dal possesso di un immobile. Questo requisito prescinde dalla residenza in Italia e dal fatto di essere o meno cittadini italiani, dal momento che i redditi da fabbricati sono sempre tassati nei paesi nei quali i fabbricati in questione si trovano.
Salve, sto procedendo all’ecobonus 110 in un mini-condominio composto da 2 appartamenti di proprietari diversi che non è soggetto a vincoli ambientali, nè paesaggistici. Oltre alla sostituzione della caldaia e ad altri interventi trainati (sostituzione infissi, pannelli fotovoltaici e solari) che porteranno ad un salto di due classi energetiche, effettuiamo l’isolamento termico misto, superando una coibentazione del 25% dell’involucro disperdente dell’intero edificio, sia sulle superfici esterne, che su alcune all’interno dei due appartamenti. Sembrerebbe che se il cappotto termico esterno non raggiunga da solo il 25% dell’involucro disperdente, l’intera spesa sostenuta per l’isolamento interno ed esterno, andrebbe ad incidere sui massimali dell’intervento degli infissi e non sui massimali dell’isolamento termico. E’ davvero così? Ringrazio chi sa rispondermi
Buongiorno, scrivo per richiedere un preventivo Studio di Fattibilità ecobonus 110 per la mia villetta a schiera ubicata a Borgaro T.se.
In attesa di un gentile riscontro porgo cordiali saluti
Andrea Como
3294909268
Salve, ho risposto alla sua mail inviata il 21.12.
Chiedo gentilmente su condominio da 12 app. x il cappotto sono 30.000 x appartamento ? e vorrei sapere se viene rifatto con nanotecnologie lo spessore di 1 centrimito ba? grazie Padova
Salve, i massimali li trova nell’articolo: interventi principali
la ditta di costruzioni che mi effettuerà i lavori subappalterà parte delle attività (cappotto e impianto termico) fatturandomi poi complessivamente l’ intera ristrutturazione. Potrebbero esserci problemi per il 110% ?
grazie dell’attenzione,
stefano
Salve, non ci sono problemi per il 110%
Salve,
si possono scegliere i materiali da montare ad esempio il tipo di infissi o la marca della pompa di calore o ancora il tipo di pannelli fotovoltaici e batterie di accumulo (con costi che rientrano nei massimali previsti), oppure bisogna accettare incondizionatamente i materiali che propone il General Contractor?
Avendo un ISEE superiore a 25.000€, (sempre se verrà confermato nella finanziaria definitiva), cosa succede se non si terminano i lavori entro giugno 2022?
Grazie.
Salve, il committente è libero di scegliere i materiali a meno che non vi sia un accordo formale con il quale si concede al General Contractor la libertà di scegliere i materiali (cosa sicuramente non consigliabile). Se non si terminano i lavori entro giugno 2022, le spese effettuate dopo quella data (solo quelle) non saranno detraibili al 110%. La norma stabilisce una scadenza relativa alle spese effettuate, non all’esecuzione dei lavori.
buonasera, una ditta di costruzioni che a sua volta subappalta i lavori (posa cappotto, sostituzione caldaia, sostituzione infissi) si propone come “General Contractor” (GC) nell’operazione superbonus 110%. il GC non eseguirebbe nessuno dei lavori direttamente, ma li subappalterebbe tutti a ditte di sua fiducia. ovviamente per questa attività di coordinamento il GC mi chiede un compenso. questo compenso rientra nel “superbonus 110%” oppure trattandosi di mero coordinamento non rientra? prima di dargli l’incarico vorrei essere sicuro della cosa per evitare scivolate.. grazie.
Salve, le attività di coordinamento non sono detraibili al 110%, le dovrà pagare a parte al General contractor.
Salve, è possibile effetturare lavori di coibentazione del tetto e altre parti raggiungendo il 25% della superficie disperdente lorda e procedere, all’interno del Superbonus, al rifacimento della facciata, che verte in buone condizioni generali ma necessita di ridotti rifacimenti di intonaco (inferiori al 10% del totale in quanto in larga misura è rivestita da mattonelle), ed al rifacimento dei balconi (che invece sono particolarmente rovinati inferiormente)?
Salve, la superficie del tetto se sotto c’è una zona non riscaldata non viene considerata per calcolare il 25%. Inoltre il Superbonus non include i lavori di rifacimento dei balconi, intervento che invece può rientrare nel bonus facciate.
Grazie per la risposta… ho solo una domanda per comprendere meglio… Nel caso raggiungessimo il 25%, a presindere del sottotetto o meno, il restauro conservativo della facciata (inferiore al 10% della stessa) potrebbe venire ricompreso nel superbonus, oppure sarebbe necessario attivare anche il bonus facciata? Quest’ultimo è cedibile mediante sconto in fattura? Grazie mille
Salve,
ho un immobile così composto: seminterrato non riscaldato, piano terra appartamento riscaldato, piano primo appartamento riscaldato che è sottotetto.
Le 2 unità immobiliari sono indipendenti e per accedere al piano primo vi è internamente all’edificio un vano scala non riscaldato. I lavori per il cappotto saranno intorno agli 85.000 euro (che rientrano nel 110% dato che il limite nel mio caso è 50+50). Ovviamente vi è parte del cappotto fatto su parte non riscaldata, per questa parte posso fare pratica di manutenzione e beneficiare del bonus 50% (se si in che modo?).
Caro Maurizio a mio avviso il tuo caso non rientra nell’ecobonus, poichè appartenendo alla stessa persona le due uu.ii.abitative non anno accessi indipendenti.
Buongiorno, è possibile cedere il credito alla ditta che esegue lavori con il 110 in un condominio di 58 unità di cui io e mia moglie siamo proprietari di singolo appartamento al 50% e contemporaneamente eseguire lavori di demolizione e ristrutturazione con SISMABONUS in seconda casa indipendente usufruendo su quest’ultima della detrazione del costo in base al proprio IRPEF? In sintesi posso usufruire del 110 su due case diverse in modalità diverse (cessione del credito per la prima e detrazione/rimborso in base all’IRPEF di entrambi i coniugi sulla seconda)? Ringrazio anticipatamente per cortese risposta.
Salve, sì è possibile.
Salve
in caso di ristrutturazione con sismabonus 110% utilizzando la demolizione e ricostruzione con cambio destinazione d’uso (da deposito ad abitazione), si puo fare oltre che il sismabonus anche l’ecobonus? Cioè si possono utilizzare i massimali del sisma (96K) + i massimali previsti dall’ecobonus? I 2 massimali sono cumulabili?
Grazie
Salve, sì sono cumulabili.
ciao sono Roberto, un palazzo con una terrazza lastricata a bitume (catramata) condominiale dove fanno il cappotto, essendo sotto c’è il mio appartamento.
Ciao, la terrazza può essere isolata termicamente ovviamente se il condominio approva quel tipo di intervento.
Salve, abbiamo un impianto fotovoltaico incentivato con il secondo conto energia e vorremmo aggiungere un secondo impianto con accumulo come lavoro trainato. L’impianto attuale è a nome di mia moglie (comproprietaria della casa) ma sosterrei io le spese per quello nuovo (ancora a nome di mia moglie). Posso detrarre io le spese con il superbonus ?
Sì
Buongiorno ho un quesito da porvi dovrei fare il cappotto alla mia casa singola il tecnico che mi sta proponendo la pratica mi ha esposto un computo dove i lavori del cappotto (€ 45600) Superbonus 110% e il ponteggio (16500) ristrutturazione 50%, e possibile sdoppiare le due voci visto che il ponteggio mi serve solo per il cappotto?
Salve, sono previsti altri lavori oppure solo il cappotto ?
buongiorno,
Ieri ho letto su un articolo di Repubblica che l’Agenzia delle Entrate ha dato il via libera alla possibilità di avere il superbonus quando si interviene sul tetto o sul lastrico considerando questo uno degli interventi “trainati” se si cambia l’impianto di riscaldamento con uno più efficiente e più verde.
Io vivo in un condominio e poichè dobbiamo cambiare la caldaia, vorrei sapere se questa delibera può fare al caso nostro per rifare il tetto gratis come dice l’articolo.
Grazie
Buongiorno
volevo chiedere una precisazione.
Abito in una villa di 3 appartamenti accatastati separatamente di proprietà mia e dei miei due fratelli (acqua,gas, corrente elettrica separati)
In caso di intervento per cappotto termico, sono obbligata ad aderire oppure posso non aderire con la mia parte e il cappotto verrà fatto solo sulle altre parti?
Grazie
Salve, dipende se anche gli ingressi degli appartamenti sono autonomi. Se così fosse si tratta di fatto di 3 unità indipendenti e lei può non aderire ai lavori. Se invece non vi sono ingressi autonomi si tratta di fatto un condominio minimo e la decisione spetta alla maggioranza dei condomini.
Buongiorno, abbiamo la pratica per il 110 aperta, in una zona non sisma bonus.
In questo caso con una ristrutturazione straordinaria pesante aperta quanto è il massimale relativo al fotovoltaico? E questo massimale è esclusivo del 110 o fa parte dei 96000euro relativi alla ristrutturazione (50%)
Grazie
Salve, in caso di ristrutturazione l’ENEA ha precisato che il fotovoltaico rientra nei 96.000 € previsto per la ristrutturazione.
E’ possibile usufruire del bonus del 110% in caso di sostituzione di impianto termico (da caldaia a gas a pompa di calore e infissi) nel singolo appartamento in un condominio con riscaldamento autonomo.
Grazie
Salve, solo con questo intervento non è possibile accedere al 110%
NOI ABBIAMO UNA VILLA COMPLETAMENTE FUORI TERRA ANCHE LA TAVERNA, GLI INTERVENTI DI CAPPOTTO INCLUDE TUUTO L’IMMOBILE O LA PARTE DELLA TAVERNA NO? LA TAVERNA è COMPLETATEMENTE RISCALDATA DAI TERMO
Salve, i costi del cappotto si possono detrarre se realizzati su locali riscaldati. Per la taverna occorre capire se il locale puo’ essere effettivamente riscaldato (dipende dalla categoria catastale e dalle norme regionali)
Buongiorno, se nel mio caso supero il massimale in uno degli interventi(l’involucro) di 21000 ,il rimanente posso detrarlo al 50%, o non e’ piu’ detraibile?
mentre per i lavori che non usufruiscono dei bonus 110% possono essere detratti al 50 %.?
grazie
Salve, le eccedenze non possono essere detratte, nemmeno al 50%.
I lavori che non rientrano, per tipologia di intervento, nel 110% possono usufruire eventualmente di altre detrazioni (se previste per quell’intervento)
Buongiorno, gli importi dei massimali, ad esempio € 50.000 per isolamento, sono compresi del 10% di iva e del 10% di incentivo?
cioè
totale lavori € 41.322,31 +
iva 10% € 4.132,23 =
tot fatt € 45.454,54
€ 45.454,54 x 110% = 50.000,00
Oppure il massimale è solo € 50.000,00 iva compresa?
Salve nel Decreto Requisiti è precisato che i massimali “si considerano al netto di IVA, prestazioni professionali e opere complementari relative alla installazione e alla messa in opera delle tecnologie.”
Il tetto è compreso nel bonus 110%..??
la coibentazione sì. Per il rifacimento occorre verificare la possibilità di ricorrere al sismabonus 110%
Salve, ho da poco usufruito del superbonus per sostituzione caldaia e messo impianto fotovoltaico , ho chiuso la pratica la mia domanda è posso riaprire un altra pratica facendo cappotto e sostituzione infissi ? Grazie
Salve, sì, sempre che sia possibile migliorare nuovamente la classe energetica come previsto dalla norma.
il mio condominio ha rifatto l’intonaco tre anni fa per cui stiamo usufruendo della detrazione fiscale nella dichiarazione irpef e proseguiremo nei prossimi anni. Possiamo intervenire con il cappotto per usufruire del superbonus?
Salve, sì potete intervenire con il cappotto.
Buongiorno, sono comproprietario di una villa bifamiliare compasta da 4 unità abitative completamente autonome.
Nel 2012 sono stati effettuati lavori di efficentamento energetico usufruendo del Bonus Energia (L. n.296/2006) quali:
tali interventi ci hanno permesso di avere un’Ape in classe E.
Ora ipotizzando
posso usufruire del Superbonus 110?
Poi una delle unità immobiliari è adibita a Bed&Breakfast non in forma imprenditoriale in quanto senza partita iva ma unicamente associato al mio codice fiscale. è da considerarsi comunque immobile ad uso promiscuo?
Ringrazio anticipatamente fiduciosa di un vostro gentile riscontro.
Salve, occorre tenere presente che:
1) quando indica “un ulteriore strato di isolamento” se intende che sopra l’isolamento esistente intende posarne un altro, questa non è una buona idea.
2) se installa la pompa di calore allora la caldaia esistente la deve dismettere (la norma prevede la “sostituzione”) a meno che la caldaia esistente non venga utilzzata esclusivamente per la produzione di acqua calda sanitaria
3) gli interventi che verranno realizzati (presumibilmente pompa di calore e fotovoltaico) devono portare la casa almeno in classe C (da verificare con studio di fattibilità)
SALVE, PER IL CAPPOTTO TERMICO COSA SI INTENDE ALMENO IL 25% DELLA SUPERFICIE DISPERDENTE LORDA?
GRAZIE
Salve, il 25% rispetto al totale delle superfici che confinano o con l’esterno oppure con zone non riscaldate.

il superbonus previsto per l’isolamento termico (cappotto) copre anche le spese accessorie? (es. verniciatura delle parti di facciata non interessate dal cappotto ma visibili e quindi da uniformare alla parte interessata all’intervento oppure la sostituzione delle soglie delle finestre e porte finestre. O anche il riposizionamento delle persiane).
Grazie
Nei costi rientrano i cosiddetti lavori accessori: sostituzione soglie, spostamento discese, ecc. Non ritengo rientrino i costi di tinteggiatura di altre parti dell’edificio non oggetto dell’intervento di isolamento termico.
Buongiorno,
mi piacerebbe sapere se per una abitazione singola con sottotetto non abitabile, se sia possibile, contestualmente a superbonus e sismabonus, con rifacimento totale della struttura del tetto, adeguamento strutturale sismico, cappotto, serramenti, nuova coibentazione tetto ecc, effettuare il recupero del sottotetto a fine abitativo.
Grazie
Salve, deve essere previsto un cambio di destinazione d’uso.
Buonasera, sono l’Arch. Diego Ancillai, la mia domanda è semplice(penso) :
se in un condominio uso come intervento trainante il cappotto su quasi l’intera superficie, rispettando i massimali, posso sostituire le caldaie degli impianti autonomi delle UI del condominio?
O sostituire l’intero impianto di riscaldamento?
Nel caso in esame, come intervento trainato ci sarebbe anche la sostituzione degli infissi, ma non di tutte le UI, pertanto la sostituzione delgli impianti termici, aiuterebbe a fare il salto delle famose 2 classi energetiche.
Salve,
1) se in un condominio uso come intervento trainante il cappotto su quasi l’intera superficie, rispettando i massimali, posso sostituire le caldaie degli impianti autonomi delle UI del condominio? >>> SI
Buongiorno.
Approfitto della vs esperienza per una richiesta:
se sostituisco il manto di copertura di una villetta degli anni 50 (tegole e tutta l’orditura ) che si presenta in pessime condizioni con un nuovo tetto isolando la sola soletta piana sottostante (al colmo l’altezza è di circa m 1.80) con un cappotto termico rispondente alle indicazioni della attuale normativa, le spese di rifacimento del tetto e di coibentazione rientrano tutte nel superbonus 110%?
Grazie.
Salve, le spese di rifacimento del tetto non rientrano nel 110%, quelle di isolamento termico sì.
se cambio i serramenti la caldaia a condensazione e faccio isolamento del tetto
colonnina elettrica e 2 pannelli x acqua calda
abito in una villetta bifamigliare posso usufruire del bonus 110
Salve, sì se si migliora la classe energetica come previsto dalla norma. Occorre inoltre capire se l’isolamento è realizzato su oltre il 25% della superficie disperdente lorda.
Buonasera, ho recentemente acquistato villetta unifamiliare categoria catastale A/7, edificata negli anni ’70, disposta su tre livelli Piano seminterrato non riscaldato, ad uso cantina e box avente altezza m. 2,50, Piano primo abitativo (ovviamente riscaldato) e piano sottotetto non riscaldato, con altezza media ponderale 1,50 m.
Dovendo ora procedere ad eseguire le opere di manutenzione straordinaria, previa autorizzazione con relativa pratica edilizia al Comune, vorrei approfittare degli incentivi di cui tanto si parla, in modo particolare con Ecobonus. Tuttavia, ancora oggi ho un dubbio circa l’applicazione del cappotto alle pareti perimetrali dell’edificio; in altre parole vi chiedo se lo posso estendere alle pareti perimetrali dalla base sino alla gronda viste e considerate le caratteristiche dei sopracitati livelli della villetta?
Grazie
Salve, può estendere il cappotto fino a terra ma i costi relativi alla posa del cappotto per la parte non riscaldata non possono essere detratti al 110%
Chiedo scusa, perché no?
la parte di cappotto sulla superficie non riscaldata non dovrebbe essere in questo caso un intervento trainato su pertinenza (che è certamente consentito)?
Gli interventi di riqualificazione energetica beneficiano della detrazione solo per la parte relativa alle zone riscaldate.
Se sostituisco gli infissi di un garage non li posso certo detrarre se, come di solito è, il garage non è una zona riscaldata.
Buonasera, vorrei realizzare un cappotto sismico e termico su una seconda casa sita nel Comune di Avezzano. L’immobile è di due piani e costruito in origine come stalla; è ora regolarmente accatastato come A/3. Un lato dell’immobile è a confine con un’altrui proprietà. Mi chiedo se sia possibile effettuare l’intervento: posso pretendere l’accesso nella proprietà altrui? Con il cappotto (10-15 cm.) andrei a invadere la proprietà altrui, è possibile? Grazie per la cortese attenzione
Stefano
Salve, deve chiedere l’autorizzazione del vicino ad effettuare l’intervento, le suggerisco di chiedere un’autorizzazione scritta.
Buongiorno,
ho bisogno gentilmente di un chiarimento: se prevedo un grosso lavoro di ristrutturazione e ampliamento e uso in parte i super bonus ammessi (tra: impianto termino, ecobonus e sismabonus) ho il dubbio di qual’è l’ammontare massimo previsto per gli infissi. Io avevo capito era di circa 54.000 tra infissi, zanzariere e schermature solari da aggiungere ai 50.000 previsti per ecobonus in caso di cartingessi etc. Giusto? o è un limite unico?
Grazie
Salve, per abitazione unifamiliare il cappotto ha massimale di 50.000 €, gli infissi hanno massimale di circa 54.500 €
Vorrei fare il cappotto termico, tetto (nella zona non riscaldata c’è un tetto con eternit che vorrei togliere) e infissi in una casa molto grande, costruzione fine ottocento inizio novecento, dove l’impianto di riscadamento a metano con termosifoni copre solo i due terzi dell’immobile, posso usufruire dell’ecobonus 110% con cessione per tutta la casa quindi anche per la parte non riscaldata?
Grazie
Salve, deve far effettuare un sopralluogo da un tecnico perché verifichi questa situazione, in linea di massima per le zone riscaldate non è previsto un beneficio fiscale.
Buongiorno, in una villetta singola: quali son i massimali per
cappotto
rifacimento tetto
infissi
Grazie
Salve, li trova sul nostro sito nell’articolo che parla del superbonus.
Salve,
per rifacimento cappotto si intende l’insieme di tutti i lavori?
iniziando dalla demolizione delle parti rovinate, la ristrutturazione, l’installazione del cappotto e le rifiniture fino alla pitturazione delle pareti?
Grazie
Sì
se ho una piscina abusiva posso usufruire del bonus 110
No
Buonasera,
abito in una villetta bifamiliare con il tetto in comune. E’ possibile effettuare i lavori con il bonus 110% se il mio vicino non è interessato? Le villette hanno le utenze domestiche e ingressi indipendenti.
Grazie.
Cordiali saluti
Federico
Buonasera
Vivo in un condominio con 4 proprietari e in 3 vorremmo usufruire del bonus 110. Il quarto non ne vuol sapere e non vuole aprire la porta di casa propria nemmeno al tecnico che dovrebbe certificare l’APE di tutti gli appartamenti. Sarebbe però disponibile a fare il cappotto, sempre a patto che nessuno entri in casa sua. Abita all’ultimo piano e la sua proprietà è per circa metà un appartamento e per l’altra metà un terrazzo chiuso con tettoia e serramenti, quindi una veranda. La parete dell’edificio tra il suo appartamento e la sua veranda confinante è da considerarsi parte comune o sua proprietà? Aveva 2 porte finestre che comunicavano con la veranda ma le ha sostituite con vetrocemento, il tutto, ovviamente, senza comunicare nulla in Comune. Se l’abuso fosse solo sulla sua proprietà sarebbero fatti suoi ma se invece fosse su una parte condominiale (la parete tra appartamento e veranda) credo che la cosa sarebbe grave. Sarebbe comunque possibile per gli altri 3 fare il cappotto come intervento trainante a cui attaccare gli altri interventi trainati? Vi ringrazio per l’attenzione e disponibilità, un cordiale saluto
Salve, le rispondo anche se avrebbe potuto indicare la città, non penso sia un segreto inconfessabile. Dalla descrizione ritengo che la parte fra appartamento e terrazzo sia di proprietà del suo vicino e quindi non parte comune.
Prima di tutto la ringrazio per il cortese riscontro, deve perdonare la mia scelta di non indicare la città perchè, trattandosi in realtà di un piccolo paese ed essendoci una situazione di forte dissenso tra condomini in corso, ho pensato sarebbe stato meglio non dare questa informazione per evitare che qualcuna delle persone coinvolte vi si riconoscesse.
Ne approfitto poi per chiedere se, nonostante il condomino che non vuole aprire nemmeno la propria porta di casa al tecnico per fare il calcolo dell’APE, gli altri tre possono usufruire lo stesso del bonus 110%.
Grazie ancora, buona serata
su un condominio di 18 appartamenti dove l’elemento trainante è il cappotto, l’elemento trainato fotovoltaico va calcolato a 2400€ a kwp e l’accumulo a 1000€ su ogni unità immobiliare con un tetto massimo per abitazione di 48 + 48 mila?
Sì, occorre tenere sempre presente che i 2.400 €/kWp si riducono a 1.600 €/kWp se si tratta di ristrutturazione.
Fatto salvo il rispetto delle condizioni previste per poter usufruire del superbonus 110% vi chiedo se per Interventi di isolamento termico degli involucri edilizi si intendano esclusivamente i lavori per la posa in opera di un cappotto termico su unità immobiliare che ne sia sprovvista (nella fattispecie condominio) e o anche quelli per il rifacimento del cappotto già esistente al fine di conseguire un efficientamento dell isolamento.
In attesa di cortese riscontro, cordiali saluti
Salve, ritengo che se si tratta di rimozione del cappotto già presente, i costi per questo intervento non siano detraibili al 110%.
Si può accedere al superbonus 110 ecobonus in caso di immobile con unicamente camino nella stanza CUCINA, come impianto di riscaldamento?
So che si potrebbe ovviamente considerare anche gli ambienti adiacenti come riscaldati, me lo confermate?
Inoltre, se prima dei lavori viene aggiunta una stufa in un’altra stanza, si può considerare tutto l’immobile “riscaldato”?
In ogni caso, stante quanto sopra, si può accedere alla
– sostituzione infissi con infissi a doppio vetro (isolamento termico/cappotto termico);
– coibentazione del tetto nell’ambito del cappotto termico;
– intonacatura dei soffitti oppure facimento di un controsoffitto termico (isolamento termico);
– installazione di impianto fotovoltaico
– integrazione dell’impianto di riscaldamento (da decidere la migliore e più conveniente opzione tra termocamino, riscaldamento a pavimento, altro, ecc.)
Sono tutte cose fattibili anche con un camino in una sola stanza? Oppure quali si?
Grazie infinite
Salve, occorre che un tecnico asseveri che quel camino può essere considerato come impianto che serve tutti i locali dell’abitazione (ad esempio con delle canalizzazioni) altrimenti non possono rientrare nel superbonus locali che non sono riscaldati. Occorre quindi una verifica sul posto per procedere con l’asseverazione.
Se fosse confermato che è presente l’impianto allora gli interventi descritti rientrano nel superbonus sapendo che il termocamino non rientra fra i sistemi che si possono installare per sostituire l’impianto precedente.
Salve, grazie per la disponibilità, chiedevo se un mini condominio deve munirsi di Codice Fiscale o può farne a meno.
Il cappotto termico esterno include anche il soprabalcone e il sottobalcone.
Salve. Un condominio minimo non deve per forza munirsi di codice fiscale. La circolare 24/E indica che:
Al fine di beneficiare del Superbonus per i lavori realizzati sulle parti comuni, i condomìni che, non avendone l’obbligo, non abbiano nominato un amministratore non sono tenuti a richiedere il codice fiscale. In tali casi, ai fini della fruizione del beneficio, può essere utilizzato il codice fiscale del condomino che ha effettuato i connessi adempimenti. Il contribuente è comunque tenuto a dimostrare che gli interventi sono stati effettuati su parti comuni dell’edificio.
Salve.
Siamo due proprietari esclusivi del terrazzo di copertura di un edificio condominiale, opportunamente diviso, ancorché piastrellato e calpestabile.
Desidero sapere se un nostro diniego alla coibentazione della superfice dei nostri terrazzi (cosiddetto cappotto) possa essere di ostacolo alla fruizione del superbonus 110% utilizzabile dall’intero condominio, considerato che tutta la superficie laterale e la superficie degli altri due terrazzi di proprietà (favorevoli alla coibentazione termica), coprono ben oltre il 25% (probabilmente circa il 70%) della totale superficie esterna del fabbricato (trattasi di edificio di 6 piani, più piano terra ). Se quindi possiamo considerarci obbligati alla copertura dei nostri terrazzi da una maggioranza condominiale qualificata, con successive possibili richieste di risarcimento da parte del resto del condominio, nel caso la nostra mancata adesione possa essere considerata inficiante per l’utilizzo del superbonus. Grazie!
Salve, se il resto delle superfici (esclusi quindi i vostri 2 terrazzi) supera comunque il 25% della superficie disperdente, l’intervento di isolamento termico può comunque accedere al superbonus 110% anche senza l’isolamento dei vostri terrazzi. Se sono di vostra proprietà esclusiva il condominio non può imporvi di fare dei lavori.
Salve, in caso di unità singola, se volessi fare sia il cappotto che la sostituzione della caldaia, entrambi sono considerati interventi trainanti? i massimali a questo punto sono 60000 e 30000? gRazie.
Salve, 50.000 € per il cappotto e 30.000 € per l’impianto di riscaldamento.
Salve,
siamo tre proprietari che abitiamo in un edificio formato da un piano terra con garage, tre piani con una unità abitativa per ciascun piano e soffitta.
Il piano terra e la soffitta sono ripartiti nelle tre unità abitative
Vorremmo utilizzare il Superbonus 110% con elemento trainante il punto 1 ed elementi trainati i punti successivi
1) Isolamento termico
2) Infissi e serramenti
3) Tinteggiatura esterna + balconi, grondaia, pluviali, cornicioni
4) Rifacimento e isolamento del tetto
5) Installazione ex nuovo ascensore esterno
Fermo restando i prerequisiti, vorremmo sapere:
a) Quale è il tetto massimo di detrazione per i rispettivi punti sopra elencati
b) L’isolamento termico può include anche il piano terra (garage)
c) Sono ammessi tutti gli elementi trainati
Grazie
Salve,
fra gli interventi indicati non rientrano nel superbonus 110%:
1) balconi, grondaia, pluviali che però possono rientrare nel bonus facciate
2) rifacimento del tetto (rientra solo la coibentazione a meno di non utilizzare il sismabonus)
3) isolamento termico del piano terra del garage in quanto sono locali non riscaldati (rientrerebbe piuttosto l’isolamento della parte superiore dei garage)
da approfondire il punto sull’ascensore esterno sulla base di quanto deciso dalla legge di bilancio 2021 (interventi in edifici dove risiedono persone portatrici di handicap o con età maggiore di 65 anni).
Buongiorno. Un quesito a cui per ora nessuno risponde con chiarezza. Vista la Circolare ADE 20/E sembrerebbe che possano usufruire del Superbonus anche le pertinenze catastalmente autonome rispetto all’abitazione unifamiliare. Quindi domando: è detraibile al 110% il costo sostenuto per completare il cappotto esterno anche per le parti di volume di casa non riscaldato (le cantine)? Grazie.
Salve, i costi relativi all’isolamento di locali non riscaldati non si possono detrarre (né al 110% né con altri bonus). Se il cappotto termico, per ragioni estetiche, viene posato anche su queste parti, i costi relativi alla posa sulle parti non riscaldate deve essere scomputato dai costi che si possono detrarre al 110%.
Salve,
ho chiuso da qualche settimana una pratica edilizia SCIA per alcuni lavori fatti in casa, ma adesso mi è venuto un dubbio. Ho deciso da qualche giorno di avvalermi del Superbonus 110% e vorrei sapere se ci sono delle tempistiche da rispettare prima di ri-iniziare i lavori e le pratiche.
Ad esempio potrei gia riaprire le pratiche da domani? Non vorrei che il fatto di chiudere una pratica edilizia e ri-aprirla poco dopo destasse sospetti su presunte irregolarità.
E vorrei sapere se possibile se c’è una normativa in merito perchè non sono riuscito a trovarla
Salve, non saprei rispondere se esite una normativa che impedisca l’apertura di una SCIA poco dipo averne chiuso un’altra. A me non risulta, ma posso approfondire l’argomento e nel caso avessi un aggiornamento le farò sapere.
Ho iniziato i lavori x l’installazione di un ascensore nel novembre 2020, usufruendo dei benefici della L. 104. I lavori sono terminati ora, febbraio 2021 e già completamente pagati.
Posso usufruire del superbonus 110% x poter recuperare quanto pagato?
Salve, nell’ambito del superbonus gli interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche sono previsti ma come interventi “trainati”. Occorre quindi prevedere un intervento “trainante” (isolamento termico o sostituzione caldaia) per poter poi inserire eventualmente i trainati.
BUONGIORNO,
STIAMO RISTRUTTURANDO LA CASA DI ABITAZIONE CON INTERVENTI DI COIBENTAZIONE TETTO,PARETI ESTERNE, SOLAIO GARAGE, CALDAIA, IMPIANTO A PAVIMENTO, FOTOVOLTAICO, ACCUMULO
DOBBIAMO VALUTARE SE SOSTITUIRE L’INTERO TETTO COMPRENSIVO DELL’ORDITURA E RELATIVA ASPORTAZIONE E SMALTIMENTO. SE IL COSTO AMMONTA A MENTO DI 250 EURO AL MQ (+IVA+RIMOZIONE E SMALTIMENTO?) RIENTRA NEL SUPERBONUS TUTTO O SOLO IL PACCHETTO DI ISOLAZIONE E SPESE INERENTI L’INSTALLAZIONE DELL’ISOLAZIONE?
INOLTRE SOSTITUENDO L’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A TERMOSIFONI CON IMPIANTO A PAVIMENTO POSATO SU PAVIMENTO ESISTENTE MEDIANTE FRESATURA E RICOPERTURA CON NUOVO PAVIMENTO, SE IL COSTO AMMONTA A MENO DI 150 AL MQ (+IVA ECC… C.S.) RIENTRA NEL SUPERBONUS ANCHE LA POSA DEL NUOVO PAVIMENTO IN LEGNO O SOLO L’IMPIANTO A PAVIMENTO E RELATIVE SPESE DI FRESATURA PER LA POSA ECC.?
Salve, per quel che riguarda il tetto, è possibile accedere alla detrazione del 110% per il rifacimento se si utilizza il sismabonus 110%. Occorre quindi verificare (con l’intervento di un ingegnere strutturista) la fattibilità di tale intervento. Se non si ricorre al sismabonus 110% non è possibile detrarre al 110% i costi del rifacimento ma eventualmente solo i costi per la coibentazione.
In ogni caso, i costi a cui si riferisce sono quelli dell’Allegato I del decreto dei Requisiti Minimi. Per definire il computo metrico non si possono usare questi importi ma quelli definiti nei prezzari regionali. Il tecnico deve definire gli importi da questi prezzari (o quelli della DEI).
Il decreto Asseverazioni infatti stabilisce che:
Per gli interventi di cui all’articolo 119, commi 1 e 2 del Decreto Rilancio, nonché per gli altri interventi che, ai sensi del presente allegato prevedano la redazione dell’asseverazione ai sensi del presente allegato A da parte del tecnico abilitato, il tecnico abilitato stesso che la sottoscrive allega il computo metrico e assevera che siano rispettati i costi massimi per tipologia di intervento, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) i costi per tipologia di intervento sono inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativi alla regione in cui è sito l’edificio oggetto dell’intervento. In alternativa ai suddetti prezziari, il tecnico abilitato può riferirsi ai prezzi riportati nelle guide sui “Prezzi informativi dell’edilizia” edite dalla casa editrice DEI – Tipografia del Genio Civile;
b) nel caso in cui i prezzari di cui alla lettera a) non riportino le voci relative agli interventi, o parte degli interventi da eseguire, il tecnico abilitato determina i nuovi prezzi per tali interventi in maniera analitica, secondo un procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione dell’importo stesso. In tali casi, il tecnico può anche avvalersi dei prezzi indicati all’Allegato I. La relazione firmata dal tecnico abilitato per la definizione dei nuovi prezzi è allegata all’asseverazione di cui all’articolo 8
Salve, oltre alla sostituzione degli infissi sto sostituendo la mia vecchia caldaia con una di nuova generazione. Attualmente la caldaia è alimentata attraverso un serbatoio dedicato. Ammesso il miglioramento delle 2 classi energetiche, rientrano nel 110% anche le spese per passare dal serbatoio all’allaccio alla rete gas cittadina? Grazie
Salve, ritengo che le spese di allaccio non siano comprese nel superbonus 110%.
buongiorno 6 anni fa ho cambiato la caldaia nel mio appartamento con una vecchio tipo stagna (no condensazione) e che sto scaricando sul 730 con 50%. ora vorrei sapere se posso cambiarla con una a condensazione oltre che a sostituire i serramenti ,fotovoltaico con bonus 110%. grazie
Salve, sì può farlo. Occorre ovviamente che gli interventi permettano un miglioramento della classe energetica come previsto dalla norma.
Buongiorno, vorrei procedere al 110% con il cappotto termico per la mia abitazione sita in una palazzina bifamiliare di due piani, oltre a un garage comune sottostante, quindi due proprietari e due accessi autonomi e indipendenti entrambi le proprietà.
Per salire di due classi energetiche, il capotto termico dovrà essere fatto su tre lati della palazzina visto che 1 lato è confinante e unito con un lato di una palazzina di diversi proprietari. Potrei procedere?
Inoltre, abitando io al secondo piano, il mio soffitto di casa coincide con il lastrico/terazzo della palazzina, quindi il cappotto termico dovrà essere fatto anche su questo terrazzo della palazzina? Quindi, eventuali pavimentazioni del terrazzo sulla palazzina, intonacare e pitturare la palazzina dopo il cappotto termico, rientrano tutti nella detrazione del 110%?
Infine, sarà possibile fare cappotto termico anche al garage sulla parte esterna delle pareti che fuoriescono dal suolo e alla parte interna del garage stesso? Grazie infinite.
Salve, l’isolamento termico deve essere realizzato su almeno il 25% della superficie disperdente lorda che include: le pareti verticali e le pareti orizzontali verso l’esterno (latrico) e verso locali non riscaldati (come ad esempio il pavimento del 1° piano). Quindi occorre verificare se l’isolamento delle 3 pareti verticali è sufficiente per superare il 25% del totale. Gli interventi di finitura del cappotto (intonacatura e tinteggiatura) rientrano negli interventi accessori e sono quindi compresi nel 110%.
Per quel che riguarda la zona dei garage, si può applicare il cappotto anche in questa zona ma i costi relativi all’isolamento di queste pareti deve essere scomputato dagli importi che beneficiano della detrazione del 110% in quanto il superbonus si applica soltanto per lavori eseguiti sulle parti riscaldate.
salve, abito in un condominio costituito da 9 unità abitative. Dovremmo effettuare l’installazione di cappotto esterno per tutto l’edificio, più la sostituzione di finestre in alcuni appartamenti, più eventuali cambi di caldaie a gas con nuove caldaie a condensazione. con quale titolo edilizio verranno effettuati questo tipo di lavori? Faccio questa domanda per capire se il massimale per installare impianto fotovoltaico sia da 2400/kw o 1600, perchè a quanto ho capito se si tratta di ristrutturazione edilizia il tetto è 1600. Grazie
Salve, se si effettua il cappotto su oltre il 25% della superficie disperdente lorda si tratta di una ristrutturazione importante di secondo livello, quindi per il fotovoltaico il massimale è di 1.600 €/kWp
Salve, ho un mini condominio di 6 unità adesso decidono di fare un impianto centralizzato e visto che hanno 250 metri di tetto posso mettere un fotovoltaico da 18 kw, però mi chiedo come progettare la potenza di un sistema ibrido caldaia pompa di calore e soprattutto se esistono pompe di calore con tale potenze ……penso un 50-60 kwt .
Salve, per progettare il dimensionamento del generatore dovete rivolgervi ad un termotecnico.
abito in un edificio dei primo del 900, plurifamilare ( 3 famiglie ed una attività commerciale al piano terra ) al primo ed ultimo piano.
Sto rifacendo impianto energetico, tetto ( coibentato ) infissi, facciata ( solo delle mie pertinenze) e ristrutturazione solo del mio appartamento .
Volevo sapere se posso accedere al superbonus del 110 ?
Aggiungo che non ho accesso indipendente ( ci sono un portoncino sulla strada e 6 gradini che porta alle tre unità abitative) e ho al momento solo elettricità ed acqua come utenze.
Grazie
Salve, potete accedere al superbonus come condominio minimo se gli interventi permettono di migliorare la classe energetica come previsto.
Buongiorno, il mio compagno ha un immobile che attualmente viene utilizzato come deposito ed è accatastato come capannone, vorremmo effettuare il cambio di destinazione d’uso ad abitazione per poterlo ristrutturare e farne la nostra casa, ci chiedevamo se tali lavori potessero rientrare nel superbonus, abbiamo chiesto all’architetto che si sta occupando del progetto ma le informazioni non sono chiare e non ci sa dare una risposta precisa neanche lui. Grazie
Salve, si può prevedere un cambio di destinazione d’uso ma deve essere già presente un impianto di riscaldamento.
Buongiorno,
ho avuto informazioni contrastanti circa l’ammissibilità come intervento ecobonus 110, la coibentazione dell’extradosso del solaio-soffitto che delimita la parte superiore di un vano abitato e riscaldato e che nel contempo delimita la parte inferiore del sottotetto non abitabile e non accessibile. Alcuni tecnici mi dicono che è ammissibile, altri dicono di no. Gradirei il Vs. Parere in proposito. Grazie
Salve, l’isolamento dell’estradosso (vale a dire la zona calpestabile del sottotetto) è ammissibile nel superbonus 110%
se uno dei condomini su nove di un condominio non vuole aderire al super bonus del 110/100 gli altri otto possono usufruire del bonus?. si può inserire come elemento trainato l’installazione ?di un ascensore grazie
Salve, se la maggioranza decide per i lavori allora il condominio nel suo complesso può eseguire i lavori (come accade in altre situazioni).
L’ascensore non mi risulta rientri nel 110%.
Buongiorno e complimenti per la professionalità.
Devo fare pesanti lavori di ristrutturazione di un’abitazione singola indipendente. Unitamente svolgo lavori riqualificazione ed efficientamento energetico che offre il bonus del 110%.
Un interventoche ho previsto, oltre a sostituzione caldaia e cappotto, è il rifacimento del tetto (non solo il suo isolamento). In questo caso, in base alla legge di fine anno, è possibile usufruire del bonus 110% per l’intero importo (tetto+coibentazione)?
Grazie.
Salve, con la modifica prevista nella Legge di Bilancio si può inserire nel 110% l’eventuale isolamento della copertura non il rifacimento.
Il rifacimento del tetto può rientrare eventualmente nel sismabonus 110% ma occorre che venga fatta una verifica da un ingegnere strutturista per valutarne la fattibilità.
Salve.
Mi potete indicare in che punto la legge di bilancio indica che il rifacimento della copertura non è incentivabile al 110%?
Vi ringrazio
Salve, nella legge di bilancio è stata apportata la seguente modifica:
« Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locales ottotetto eventualmente esistente »
Si parla quindi di coibentazione.
In una villa composta da due appartamenti di un unico proprietario, si può usufruire il super bonus 110% per il cappotto termico anche per le cantine poste al piano terra? Per due garages siti distanti dalla villa si può usufruire il super bonus? grazìe
Salve, il superbonus si applica ai locali riscaldati, ritengo che le cantine e i garage non abbiano il riscaldamento.
Un mini condominio composto da 7 unita immobiliari realizzati tra il 1970 e 1980 sprovvisti di certificato di abitabilita, dichiarazione di conformita impianto elettrico, impianto idrico sanitario, gas e libretto caldaia riscaldamento e acqua sanitaria, Possono accedere all’ecobonus 110%
Devono istituire un condominio con amministratore con relativo codice fiscale e partita iva.
Con queste condizioni non ritengo sia possibile accedere al 110%
ho usufruito della detrazione 65% nel 2018 per i serramenti, ora devo sostituire la caldaia vecchia di 15 anni. Posso ,usufruire del 110 facendo pannelli solari batteria di accumulo e pompa di calore ? APE “G”
Sì, se con gli interventi previsti migliora di classe energetica come richiesto dalla norma.
Buonasera, la mia domanda è la seguente:
Se le famiglie che fanno parte di un condominio hanno un impianto
di riscaldamento autonomo ( ad esempio tre famiglie ed ognuno ha una caldaia).
La sostituzione dell’impianto termico può diventare trainante se le tre famiglie
decidono di realizzare un impianto centralizzato?
Salve, sì. Se si passa da impianto autonomo a centralizzato la norma lo considera un intervento trainante che rientra nel superbonus 110%.
Salve, innanzitutto grazie per le informazioni che offrite su questo sito. Purtroppo non mi è ancora chiaro se nel mio caso posso o meno beneficiare del Superbonus. La casa dove io e la mia famiglia abitiamo è un edificio sviluppato su 4 piani così divisi:
-1: garage e ingresso per le scale
0: negozi e ulteriore ingresso per le scale
1: un appartamento
2: due appartamenti distinti
Al di sopra del secondo piano c’è il tetto e il sottotetto. L’intero edificio è ripartito tra mio nonno, mio padre e mia zia, ma non è mai stato “diviso” (mio nonno possiede i 2/3 dell’edificio, e mio padre e mia zia 1/6, in seguito alla successione). Si configura, da come mi pare di capire, come edificio plurifamiliare, ma gli accessi alle singole abitazioni sono posizionati nelle scale, come un normale condominio. Qualcuno può darmi maggiori informazioni?
Salve, si tratta di un unico edificio posseduto da una comproprietà. La legge di bilancio per il 2021 prevede che il superbonus 110% sia previsto:
“con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche”
Quindi se le unità immobiliari non sono maggiori di 4 allora si può accedere al superbonus 110%, altrimenti no.
Se il numero delle unità immobiliari fosse maggiore di 4 occorre che non ci sia una comproprietà unica per tutto l’edificio.
Grazie mille! In questo caso, quali sono i massimali di spesa che il bonus copre? Tali massimali vanno considerati per l’intero edificio o per la singola unità immobiliare?
Salve, i massimali sono per unità immobiliare e sono quelli che trova nell’articolo (qui il link al paragrafo).
Ovviamente deve considerare anche dei massimali specifici, ad esempio il costo al m2 per l’isolamento termico o il costo al m2 per gli infissi.
Per questi massimali occorre fare riferimento ai prezzari regionali o i prezzari DEI
Un’ultima domanda: le unità immobiliari devono essere “funzionalmente indipendenti” come ho letto in alcuni passaggi? Nel mio caso, la luce è indipendente per ogni appartamento, ma il riscaldamento e il servizio idrico sono in comune (quindi una sola caldaia e una sola utenza per l’acqua). Ancora grazie!
Buonasera, sono proprietario di una villa unifamiliare. Vorrei eseguire lavori di riqualificazione energetica usufruendo del Superbonus 110%, di seguito i miei dubbi:
Essendo la casa grande il massimale di 50.000 € non coprirebbe le spese per il cappotto termico e la coibentazione del lastrico solare. Nel decreto del MISE del 06/08/2020 Allegato B Tabella 1 tra gli interventi ammessi per l’involucro edilizio la coibentazione delle strutture opache verticali C. 345 art. 1 L296/2006 è riportata come spesa ammissibile Trainata.
Quindi i seguenti lavori saberrebo ammissibili?
Lavori trainanti Cappotto termico
Massimale 50.000 €
Sostituzione caldaia con caldaia a condensazione con aggiunta di alcune pompe di calore in sostituzione parziale impianto termico esistente
Massimale 30.000 €
+
Lavori trainati Coibentazione lastrico solare
Finestre comprensivi di infissi
Portone blindato coibentato
Massimale 60.000 €
Installazione di impianto fotovoltaico a tetto
Massimale 1.600 €/kWp
Grazie
Salve, per l’isolamento termico, come da lei precisato, il massimale è di 50.000 €, quindi in questo importo deve rientrarci non solo il cappotto ma anche l’eventuale coibentazione del lastrico solare.
In una nota del decreto MISE del 06/08/2020 è precisato che: “Nessuno degli interventi trainanti di cui al comma 1 dell’art. 119 del D.L. 34/2020 può essere inserito come intervento trainato”
proprietario di immobile (unità singola, indipendente). ho la necessità di fare lavori di ristrutturazione con regolare SCIA; cosa mi consigliate di fare ???? 1) posso avviare la SCIA prima di avviare la pratica del SUPERBONUS ????; 2) devo chiudere la SCIA prima di fare la pratica del SUPERBONUS ????; 3) posso avviare la pratica (superbonus) durante i lavori di ristrutturazione ????
vi ringrazio anticipatamente fulvio genovese (taranto)
Salve, la stessa pratica edilizia (SCIA) la può avviare per le 2 tipologie di intervento (ristrutturazione edilizia e lavori per il superbonus 110%) quindi è possibile avviare la pratica edilizia prima di avviare l’iter del superbonus 110% (pre-analisi energetica, ecc.)
Salve, visto il superbonus e il sisma bonus vorrei acquistare un immobile unifamiliare da ristrutturare, è possibile usufruirne già all’acquisto e per tutto il progetto di riqualificazione?
Grazie
Salve, sì dato che la circolare 24/E dell’Agenzia delle Entrate precisa che:
“Ha diritto alla detrazione anche il promissario acquirente dell’immobile oggetto di intervento immesso nel possesso, a condizione che sia stato stipulato un contratto preliminare di vendita dell’immobile regolarmente registrato.”
Buongiorno, la mia abitazione una casa bifamigliare si trova in zona agricola, ho diritto a ricevere il 110%? il bonus facciata ad esempio non è compatibile con tali zone. Grazie
Salve, per il superbonus 110% non vi sono i limiti connessi alle zone A/B come per il bonus facciate.
Abito in un condominio di 12 interni: possiamo cambiare la caldaia con una a condensazione e poi individualmente ( la dove non sono stati rinnovati) cambiare vetri e infissi e/o mettere condizionatori per usufruire del 110%?Abbiamo appena rifatto la facciata per cui non sarebbe consigliabile intervenire su questa.
Grazie
Salve, sì potete sostituire la caldaia centralizzata e poi sostituire gli infissi nei vari alloggi.
L’impianto di raffrescamento rientra nel 110% solo se ne esiste già uno, quindi solo se si opera una sostituzione, se non è presente prima non rientra nel 110%.
Sono interessato al Superbonus 110% per realizzare il cappotto termico, limitato al tetto-soffitto e al soffitto del porticato pari al 60% della superficie disperdente (no alle superfici verticali) della villetta unifamiliare di mia proprietà. Resta inteso che l’efficienza energetica deve migliorare di 2 classi. Inoltre si provvederà alla sostituzione degli infissi.
E’ possibile ottenere l’agevolazione.
Grazie
Domenico La Grotteria
Salve, occorre verificare se l’intervento di isolamento termico da lei previsto permette di migliorare le 2 classi energetiche. Questo lo si può sapere facendo una pre-analisi energetica per calcolare l’APE allo stato di fatto (quindi attuale) e l’APE di progetto (quella che si ottiene con i lavori che si intende realizzare. Occorre quindi che intervenga inizialmente un tecnico (ingegnere, architetto, geometra) che esegua questa verifica (oltre alle verifiche urbanistiche/catastali).
SONO UN GEOMETRA DELLA PR DI MB, STO ULTIMANDO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI UNA VILLETTA, PER TUTTE LE OPERE TRAINANTI E TRAINATE NON C’E PROBLEMA SULLA FATTURAZIONE, MA SULLE ASSITENZE MURARIE HO QUALCHE DUBBIO.
LE PRESTAZIONE DELL’IMPRESA PER ASS. MURARIE INERENTI GLI IMPIANTI, FINESTRE ECC VANNO FATTURATE CON UNA DICITURA PARTICOLARE E IO COME DL DEVO VIDIMARLE PER POI ALLEGARLE ALLA CESSIONE DEL CREDITO O QUESTE ASS. DEVONO ESSERE FATTURATE PER ESEMPIO DALL’IDRAULICO ( COME CAPO COMMESSA ) E POI L’IDRAULICO FARA UNA FATTURA UNICA CON IL SUO LAVORO + LE ASSISTENZE MURARIE DELL’IMPRESA?
GRAZIE PER LA DISPONIBILITA
spiegazioni molto ben fatte.sto cercando di ottenere la conformita’ urbanistica ,i tempi purtroppo sono lunghi,sto valutando una impresa dellamia zona
salve, su un immobile licenziato ed ampliato in parte con istanza di condono,( + del 2%) è possibile chiedere il 110 solo sulla parte legittima?
nell’ambito del 110% se faccio una ristrutturazione ed.con modifica fori finestre i lavori vanno tutti al 50% comprese anche le nuove finestre? se metto il fotovoltaico devo calcolare 2400 oppure 1600per kw ?grazie per eventuale risposta
Salve,
1) su questo primo quesito non ho una risposta certa, nemmeno l’ENEA non si è pronunciata in modo chiaro sull’argomento.
2) La Guida dell’Agenzia delle Entrate sul Superbonus 110% stabilisce che: “Il limite di spesa per l’installazione dell’impianto fotovoltaico e del sistema di accumulo, è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nel caso in cui sia contestuale ad un intervento di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica, di cui all’articolo3, comma 1, lett. d), e) ed f) del d.P.R.n. 380 del 2001 (Testo Unico edilizia)“. Dipende quindi dal titolo edilizio con cui vengono eseguiti i lavori.
abito in un piccolo condominio composto da 3 appartamenti sto pensando di fare il sismabonus ( antisismico) e volevo sapere se il tetto rientrava nel 110% dato che vorrei addirittura rialzare il sottotetto di 1 metro per portare tutto ad altezze abitabili oppure il tetto nuovo e l alzatura di un metro del sottotetto devo pagarlo a mie spese e detrarlo al 50% in 10 anni
Salve, il rifacimento del tetto può rientrare nel sismabonus 110% ma tenga conto che l’aumento di volume, determinato dal fatto che intende alzare il sottotetto, si configura come “nuova costruzione” che non beneficia di bonus fiscali. Le suggerisco di parlarne con un tecnico (ad esempio un geometra) della sua zona.
Buongiorno Paola, ho un caso uguale e la cosa e’ tuttora parecchio complicata. Se vuole ci possiamo sentire per scambiare dei pareri tecnici. Mi puo scrivere un’email a federico.ghizzi@gmail.com e poi ci possiamo parlare direttamente. cordiali saluti
fabricato primo piano accatastata come a3 di mia propieta . piano terra accatastato come c6 di propieta di mio figlio con ingressi autonomi e separati. se volessimo scegliere di fare una demolizione e ricostruzione per realizare due appartamenti in classe a cosa potrebbe prevedere il sisma e eco bonus con 110
Salve, per il C/6 si può usufruire del superbonus 110% “purché nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente che gli stessi comportano il cambio di destinazione d’uso del fabbricato”
Buongiorno
Per favore, potete darmi un chiarimento sulla zoccolatura perimetrale esterna?
Noi faremo il cappotto sull’intera casa; percui copriremo completamente l’attuale zoccolo in muratura.
Dopo la posa del cappotto prevediamo di posare una zoccolatura in pietra di luserna per l’altezza di 40 cm circa. La spesa della zoccolatura è INCLUSA nelle spese del 110%
So che lo sono i lavori di muratura per la sostituzione dei davanzali e delle soglie e naturalmente anche i davanzali e le soglie medesime.
Tuttavia, non abbiamo chiaro se lo zoccolo perimetrale sia incluo oppure no
Salve, a mio avviso non rientra nei costi detraibili.
Buongiorno
quesito:
Fabbricato di forma rettagolare, composto da piano terreno (2 unità C3, 150mq cad, fredde),
piano primo ( 2 appartamenti 150mq cad, ) , piano sottotetto (2 soffitte 150mq cad,fredde).
E’ presente un vano scala comune centrale per accedere al piano primo e sottotetto.
Sono proprietario di metà fabbricato (unità C3 + App + soffitta), ho impianto risc. e utenze
tutte autonome.
l’immobile è completamente gestito in maniera separata (manto di copertura differente,
colore facciata differente).
Ho da ristrutturare completamente il mio appartamento, eseguendo cappotto esterno all’appart.,
isolamento pavimento soffitta, isolamento soffitto piano terra freddo, sost. serramenti,
sostituzione impianto di risc. e install. fotovoltaico.
Posso usufruire del SuperBonus110 in maniera autonoma?
o rientro in mini-condominio ?
(nel caso di mini-condominio la mia unità corrisponde al 50% dell’intero volume riscaldato
del fabbricato, potrei procedere ad eseguire i lavori solo per la mia proprietà?
occorre creare il codice fiscale del mini condominio?)
Salve, non occorre creare il codice fiscale.
Per quel che riguarda la possibilità di intervenire autonomamente le suggerisco di leggere la risposta ad un quesito simile che trova sul nostro sito:
Interventi su singolo apparamento in condominio
Buona sera
Sono l’unico proprietario di un edificio plurifamiliare verticale, composto da 3 unità abitative singolarmente accatastate che godono tutte e 3 di autonomia funzionale, e quella posta al piano rialzato anche di accesso autonomo.
I presupposti per beneficiare del super bonus ci sono; nessuna irregolarità catastale, APE pre, relazione di progetto, miglioria di 2 classi abbondanti, rispetto dei CAM e delle soglie di trasmittanza preventivi…
l’intervento trainante è l’isolamento a cappotto delle pareti verticali e la coibentazione del tetto ai quali seguiranno gli interventi trainati di sostituzione infissi serramenti e scuri, sostituzione del portoncino d’ingresso per la sola unità con accesso autonomo (trattandosi di elemento divisorio tra vano riscaldato ed esterno) installazione di impianto solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria, installazione di impianto fotovoltaico con accumulo e colonnina di ricarica.
Gli interventi trainati (quelli con la maggior detrazione 110%) saranno eseguiti come disposto dall’art 119 comma 10 solo su 2 unità abitative, per la terza unità seguirò la classica detrazione del 50% per infissi serramenti e scuri e del 65% per il solare termico.
Le domanda che vorrei sottoporvi sono due:
1) trattandosi di parti comuni le spese relative al cappotto e isolamento tetto rientrano interamente nel 110% anche se le unità che compongono l’edificio sono 3, oppure dato che la maggior detrazione è usufruibile su al massimo 2 unità abitative tali spese devono essere scorporate? Perché la frase “Questa limitazione non si applica, invece, alle spese sostenute per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio” più volte richiamata mi fa pensare che rientri tutto nel 110%.
2) il massimale di spesa per la sostituzione di infissi e serramenti è di 60.000€ ad unità abitativa con il limite di 700€/mq; ma nei 700€/mq è compresa anche la sostituzione degli scuri, quindi infisso serramento scuro e ferramenta, oppure i 700€/mq riguardano solo gli infissi e serramenti e gli scuri fanno a sé e hanno limiti diversi? se si quali?
Grazie per la cortese risposta
Maurizio
Buonasera, funzionalmente indipendente vuol dire che devo attivare i contratti di luce ,acqua e gas? Ho un appartamento con gli impianti esistenti ,ma inutilizzati da anni perciò senza contratto. Posso accedere al superbonus?
Grazie
Salve, ad esempio non deve avere gli allacci dell’acqua in comune con altri appartamenti.
Buonasera,
rettifica al commento precedente in merito al sismabonus con contratto preliminare.
Il contratto preliminare dovrei firmarlo nell’Aprile 2021, mentre il rogito sarebbe nel 2022 poichè la casa è in costruzione.
Grazie, Davide
Salve, ritengo che sia possibile in quanto la Circolare 24/E dell’Agenzia delle Entrate precisa che: “Ha diritto alla detrazione anche il promissario acquirente dell’immobile oggetto di intervento immesso nel possesso, a condizione che sia stato stipulato un contratto preliminare di vendita dell’immobile regolarmente registrato.”
Trova questo passaggio al fondo del punto 1.2 della Circolare.
Buonasera,
ad Aprile dovrei firmare il contratto preliminare con atto notarile per acquistare un nuovo immobile. Premesso che l’immobile abbia tutti i requisiti anti sismici per accedere al Sismabonus, posso usufruire del Sismabonus già dall’atto del contratto preliminare oppure devo attendere per forza il rogito?
I lavori sono già in corso d’opera. Il preliminare viene firmato a Aprile 2020 mentre il rogito sarebbe a Maggio 2021. Accedere al Sismabonus durante il preliminare è fondamentale riuscire ad acquistare l’immobile, poichè permetterebbe di coprire parte delle spese.
Grazie, Davide
Ho una casa unifamiliare in proprietà con 3 alloggi che accedono indipendentemente,
I 50.000 euro per il capotto trainante sono complessivi o per ogni unità, cioè 150.000 ?
grazie
paolo demarti
Salve, ha una casa unifamiliare con 3 alloggi: mi spiega meglio ?
Casa accatastata ad di un unico proprietario con 3 alloggi indipendenti per i familiari.
50.000 per il cappotto sono certi, ma per i 2 alloggi ci sono incentivi ? 50.000 x 2?
Salve, se funzionalmente indipendenti e con ingresso autonomo allora ciascun alloggio ha un massimale di 50.000 €. Altrimenti 40.000 € per ciascuna unità immobiliare.
mille grazie
Ho un appartamento in un condominio da 4 unità da ristrutturare, non verrà fatto il cappotto condominiale e neppure sulla singola unità(non ho vincoli paesaggistici o simili), vorrei unicamente cambiare l’impianto termico, i serramenti e poi tutta la ristrutturazione del caso. Posso accedere al Superbonus comunque, al netto del salto delle due classi?
Grazie mille
Salve, può fare riferimento alla risposta presente nell’articolo “domande & risposte”.
Buonasera, signori. Vi scrivo per porvi dei quesiti sul mio immobile;1) abito in uno stabile di 4 unità abitative, di cui 2 al piano terra (hanno l’accesso indipendente) e 2 al primo piano. Io abito al primo anno e accedo al mio appartamento da una scala in comune con l’ altro appartamento, che dà l’ uscita direttamente sulla strada. Posso considerare il mio appartamento funzionalmente indipendente? Faccio presente che non abbiamo un regolamento di condominio né un’amministratore.2)Ho un muro nella zona notte esposto a NORD;Il muro coincide con il perimetro dello stabile.Posso fare il cappotto termico?3)Il lastrico solare è di mia proprietà esclusiva;Posso fare il cappotto termico?.Se posso usufruire dell’ECOBOMUS110%,che lavori posso fare?Sicuro di una vostra risposta vi ringrazio anticipatamente e vi auguro buon lavoro.GRAZIE…
Salve, per i casi di lavori su appartamenti in condominio può fare riferimento al nostro articolo “domande & risposte”.
buongiorno
ringrazio anticipatamente per il vs riassunto che lo trovo molto dettagliato .
Una domanda : abito in un condominio di sei unita’ abitative (costruito negli anni 70) e stiamo valutando tutte le opzioni possibili per sfruttare i benefici del superbonus . Nel caso di installazione sul tetto dell’impianto fotovoltaico , sono comprese nelle agevolazioni anche la sostituzioni delle tegole , elementi isolanti e membrane impermeabili ?
attendo cortese risposta
Salve, in caso di installazione dell’impianto fotovoltaico a mio avviso queste spese non rientrano nelle spese detraibili.
buongiorno
non sono detraibili anche se dovessimo rifare cappotto termico sull’involucro , caldaia , infissi e quindi rientrare nel 110% ?
L’emendamento di fine dicembre ha inserito modifiche in questo contesto ?
grazie
Salve la sostituzione delle tegole del tetto non ha nulla a che fare con gli interventi di riqualificazione energetica.
Salve vorrei sapere se per coibentare il tetto ( raggiunto le due classi energetiche)si possono cambiare anche le tegole e le grondaie, visto che con l isolamento cambia la dimensione del tetto.
Grazie Andrea.
Salve, ritengo che le tegole non rientrino nei costi che si possono detrarre nel caso di coibentazione del tetto.
Spiegazioni molto chiare. Sono in comproprietà con mia sorella e vorremmo fare il cappotto termico all’ abitazione accatastata in A/3 , C/2, C/6. tale immobile comprende il seminterrato, il piano rialzato, il primo piano dove una di noi abita. il piano rialzato è al grezzo ed è un C/2.
Posso chiedere il superbonus 110% ed abbinarlo all’ installazione di 1 pannello solare?
Grazie
Paola
Salve, per il suo quesito può fare riferimento alla risposta 562 dell’Agenzia delle Entrate che risponde ad una situazione simile.
PERFAVORE SI POTREBBE AVERE UN DOCUMENTO IN PDF ANCHE DIETRO PAGAMENTO CORRISPETTIVO.GRAZIE
Salve, come prassi non intediamo distribuire i contenuti del nostro sito.
Buongiorno,
sono proprietario di una villetta a schiera funzionalmente indipendente e con accesso autonomo.
Tale villetta ha in comune con altra villetta (di altro proprietario) solo un muro.
Vorrei usufruire del sismabonus, mentre il mio vicino non ha alcuna intenzione di effettuare lavori.
In tale situazione posso usufruire del sismabonus, effettuando un miglioramento sismico di 2 classi esclusivamente sulla mia villetta?
Salve, ritengo di sì ma le suggerisco di coinvolgere un ingegnere strutturista che possa valutare nello specifico l’intervento da realizzare.
nella legge del sismabonus non è chiaro se per accedere a tale bonus l’intervento deve essere fatto sull’intera struttura dell’edificio .. o al contrario, avendo accesso autonomo ed essendo funzionalmente autonoma, potremmo usufruirne.
La struttura è unica e comprende 2 villette a schiera che hanno in comune solo un lato dell’immobile.
In questa fattispecie, secondo il vostro parere è possibile usufruire del sismabonus effetuando i lavori solo sulla villetta di nostra proprietà?
?
In caso in cui un condominio, formato da un piano terra, cinque piani in elevazione e un piano sesto , quest’ultimo abusivo, è possibile usufruire dell’ecobonus 110% se l’intervento per cui è richiesto il bonus non interessa l’ultimo piano ma soltanto il piano terra e i cinque piani in elevazioni dove non vi sono abusi?
Salve, gli eventuali abusi nelle aree private non creano problemi se gli interventi sono realizzati esclusivamente sulle parti comuni dell’edificio.
Buonasera Arch.
Sono il Sig. Giovanni
Volevo capire se nella mia situazione possa essere accidibile l ecobonus.
Vivo in una casa anni 30 in area storica in edificio a secondo piano sito in corte su 2 livelli con cortile interno promiscuo (non posso fare cappotto esterno e fotovoltaico)
Il punto è che io opterei solo per serramenti e caldaia a cui aggiungere isolamento del mio solaio di copertura che da sul sottotetto non abitabile, al rustico e accedibike da scala in muratura (oppure isolando il tetto se me lo permettono)
Premetto che la Corte ha più civici e siamo tutti autonomi e con ingressi indipendenti su ballatoi o cortile.
Il mio dubbio è: per Poter accedere dovrei isolare solaio ma il solaio è sopra al mio appartamento ma è di proprietà comune senza identificazione catastale ma indicando a rogito uso comune
Come potrei fare ad essere io l’unico ad accollarsi volontà di isolarlo dato che cmq sta’tutto sopra la mia testa?premetto che non èun problema economico ma solo un non voler coinvolgere vicini e chi per esso perché non mi seguirebbero oppure se possibile procedere con una deliberatoria da parte loro?
Facendo serramenti caldaia o ibrida e solaio/soffitto isolato faccio il salto di ben 3 classi
Salve, se il solaio che vuole isolare è parte comune lei può anche decidere di realizzare l’intervento di isolamento accollandosi i relativi costi.
E’ necessario che abbia il benestare dei suoi vicini che, come spero, non si dovrebbero opporre a tali lavori.
Buongiorno,
sto per ristrutturare un edificio attualmente accatastato C/2, che al termine dei lavori diventerà residenziale. Quali interventi rientrano nel superbonus 110%? Grazie
Salve, per gli edifici con categoria catastale C/2 è possibile accedere al superbonus 110% ma occorre che sia già presente un impianto di riscaldamento.
A tal proposito può fare riferimento alla risposta 562 dell’Agenzia delle Entrate su un quesito simile.
Buon giorno. Sono amministratore di un Condominio composto da due palazzine distinte e separate, le quali hanno rispettivamente due e quattro scale. Il Condominio ha un unico codice fiscale.
Ogni scala ha millesimi pari a 1000, per cui l’intero Condominio ha 6000 millesimi.
Il regolamento condominiale stabilisce che i Condomini di ogni singola scala sono autonomi di effettuare tutte le opere di manutenzione nel rispetto del regolamento.
Ogni scala è separata da quella attigua da un giunto di dilatazione, per cui, di fatto, è un corpo a se stante.
domanda 1: una singola scala può deliberare autonomamente i lavori?
domanda 2: nel calcolo del 25% della superficie opaca, quale superficie totale devo
considerare?
Grazie per
l’attenzione.
Salve, dipende come è accatastato il condominio. Se complessivamente il condominio è composto da tutte e 6 le scale, da un punto di vista energetico e normativo, occorre che il miglioramento della classa energetica venga ottenuto considerando l’intero edificio.
Le suggerisco inoltre di vedere la risposta ad un quesito sullo stesso argomento che può trovare sul nuovo sito del Governo sul Superbonus 110% (quesito A09.4)
Catastalmente è un unico Condominio, mi sembra di averlo già detto….Cosa intende, lei, per edificio? Perchè secondo me per edificio si intende la palazzina isolata…. e non l’insieme di due palazzine che compongono il Condominio.
Se si tratta di un unico condominio la classe energetica viene calcolata tenendo conto delle 6 scale, occorre quindi effettuare i lavori per migliorare la classe energetica di tutte e 6 le scale.
Buon giorno, sto valutando l’acquisto di una villetta unifamiliare su 2 piani accatastata A/2 (piano terra e piano primo), il piano terra è stato abitato (dispone di impianto di riscaldamento) mentre il primo piano è al grezzo.
Ho sentito pareri discordanti in merito, per quanto riguarda il solo piano terra è possibile usufruire dell’ecobonus 110?
Grazie.
Marco
Salve, ha posto la stessa domanda anche nei commenti della pagina “Domande & Risposte”, le ho quindi già risposto.
Buonasera,
I miei genitori possiedono una villetta a schiera su due piani più piano interrato e sottotetto riscaldato. La villetta è parte di un condominio composto da un unico fabbricato molto lungo. Si vorrebbe usufruire del bonus 110% realizzando le seguenti opere:
– Realizzazione di tetto ventilato
– Coibentazione della muratura perimetrale mediante insufflaggio di materiale isolante tipo schiuma poliuretanica
– Sostituzione caldaia con caldaia a condensazione
– Sostituzione infissi
Le murature perimetrali ed il tetto sono condominiali (parti comuni). Alla luce di ciò: è possibile realizzare le opere a proprie spese, sulle porzioni di tetto e murature insistenti sulla propria unità immobiliare (e non su altre), per poi usufruire singolarmente del bonus? Serve una delibera condominiale di autorizzazione preventiva?
In caso contrario, ci sono altre soluzioni?
Grazie, saluti
Salve, si tratta di capire se la sua unità immobiliare può essere considerata funzionalmente indipendente e con accesso autonomo:
1) funzionalmente indipendente: occorre avere 3 dei 4 seguenti elementi in esclusiva e quindi non condivisi con altri: luce, acqua, gas, impianto di riscaldamento
2) accesso autonomo dall’esterno: si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o giardino anche di proprietà non esclusiva.
Se è in questa situazione può effettuare i lavori autonomamente senza l’intervento dei vicini. Ovviamente per il tetto, essendo parte comune, dovrà chiedere l’autorizzazione.
Se così non fosse, per quel che riguarda il Superbonus 110%, occorre che vengano effettuati lavori a livello condominiale in quanto il miglioramento della classe energetica deve essere realizzato sull’intero edificio. Se il condominio decidesse di non effettuare i lavori lei può decidere di realizzare i lavori autonomamente ricorrendo alle altre detrazioni fiscali (ad esempio l’ecobonus 65%).
Visto che abita in un comune vicino a Torino mi permetto di farle presente che noi operiamo sia per la parte di progettazione sia per la parte di realizzazione lavori nella provincia di Torino. Qualora fosse interessato ad avere maggiori informazioni può inviare una richiesta attraverso la pagina richiesta informazioni.
Buonasera,
vorrei eseguire una ristrutturazione di casa mia, nello specifico;
Vorrei eseguire tali lavoro avvalendomi del ecobonus 110 % e pagare tutto con cessione del credito alla mia banca.
Come faccio a sapere se posso eseguire tali lavori e pagare a tali condizioni e a chi devo rivolgermi per iniziare tutto ?
Grazie
Salve, deve rivolgersi ad un tecnico (architetto, ingegnere, geometra) perché faccia una pre-analisi con la quale verificare la possibilità di accedere al superbonus.
Altre informazioni sono disponibili nell’articolo relativo al superbonus.
nel 2020 e precisamente ad aprile, ho eseguito il rifacimento del tetto del mio edificio regolarmete fatturato e pagato in data 20/04/2020 , utilizzando i benefi del 50% per un importo di € 36000, ad oggi vorrei eseguire dei lavori di migliramento sismico dello stesso edificio oltre alla riqualificazione termica , vorrei utilizzare i benefici del 110%,
vi chiedo
nel caso del sismabonus, l’importo massimo è di € 96000 , a questi devo detrarre quanto già beneficiato ( € 36000) nel 2020 , o è possibile ottenere l agevolazione per il tetto massimo dei € 96000
grazie
Salve, il massimale è unico ed è di 96.000 €.
In caso di ricorso al sismabonus ai 96.000 € deve togliere l’importo già utilizzato per il rifacimento del tetto.
Buongiorno,
il committente proprietario attualmente di due unità immobiliari nello stesso corpo di fabbrica terra cielo, deve recuperare il sottotetto. Alla fine dei lavori le unità abitative risulteranno 3 riscaldate in modo autonomo ed indipendenti, una al piano terra e due composte verticalmente al piano secondo + sottotetto ciascuna. Nella pratica edilizia verranno modificate anche le aperture al piano terra e primo, oltre che la falda del tetto creando abbaini. Eseguendo anche il cappotto l’intervento rientra nel superbonus ? e se sì per tutti o quali interventi ?
Grazie
Se ristruttura una villetta, aderendo al superbonus per le opere che vi rientrano e contemporaneamente realizzo opere di ristrutturazione interna (nuove tramezzature, servizi igienici, impianti fognanti, ecc) debbo presentare due distinte pratiche, una per il superbonus e l’atra per il bonus casa?
Salve, è sufficiente una sola pratica edilizia.
Abito in un edificio composto da tre appartamenti: uno mio al 1° piano e due di mia mamma al piano terra, tutti e tre regolarmente accatastati .Gli ingressi sono autonomi in quanto accedono al cortile condominiale però, mentre ognuno ha il proprio allacciamento elettrico, il gas e il riscaldamento sono comuni a due appartamenti e l’allacciamento idrico e comune a tutto l’edificio. Questa situazione pregiudica l’utilizzo del superbonus per gli interventi trainanti sulle parti comuni (termocapppotto) e/o quelli trainati sui singoli appartamenti? Secondo le disposizioni della finanziaria 2021 il mio appartamento sarebbe funzionalmente autonomo in quanto, oltre all’ingresso indipendente, ho il mio allacciamento elettrico, il mio impianto di riscaldamento e il mio allacciamento al gas, anche se questo è piombato perchè tutte le mie utenze funzionano elettricamente. Eventualmente potrei accedere al superbonus per il cappotto? Infine vorrei chiedere se potrei cambiare un pannello solare termico bucato anche se sto ancora ricevendo le quote annuali di detrazione per l’intervento realizzato nel 2012 per l’nstazione di pannelli fotovoltaici, di solare termico e di una pompa di calore.
Salve, potete accedere al superbonus come condominio minimo (da 2 a 8 unità immobiliari) facendo un intervento sulle parti comuni (cappotto termico) e poi eventualmente realizzando i lavori sui singoli appartamenti.
Grazie per la prima risposta ! Per quanto riguarda invece la sostituzione, utilizzando il superbonus, del pannello di solare termico rotto ma per il quale continuo a ricevere fino al 2022 la quota annuale per la detrazione del 65% ?
Buongiorno.
In una casa unifamiliare A/3 con due pertinenze C/2 e C/6 (casa e pertinenze sono comunicanti), è possibile usufruire (e con quali tetti di spesa) del sisma-ecobonus per:
In specifico mi sto chiedendo se si possono sommare i tetti di spesa e se tutto ricade nel superbonus 110%
Salve,