Alla scoperta di tutti i casi in cui le imprese possono beneficiare della maxi-detrazione del Superbonus 110% e delle altre detrazioni per il fotovoltaico
Le occasioni legate alla maxi-detrazione del Superbonus 110% fanno gola a molti. Grazie a queste detrazioni fiscali infatti potrebbe essere davvero conveniente effettuare degli interventi di riqualificazione energetica negli edifici, soprattutto in quelli residenziali. Proprio grazie a questi interventi, potrai riuscire a ridurre notevolmente le tue spese per i consumi elettrici.
Se la situazione degli edifici residenziali relativa a superbonus è abbastanza facile da capire, non è così nel caso degli edifici che ospitano attività imprenditoriali. Se sei un imprenditore infatti probabilmente ti sarai già posto questa domanda: “Le imprese possono beneficiare del superbonus 110%?”.
Il testo del DL Rilancio, lo stesso DL che introduce le misure del Superbonus 110%, ha subito numerose modifiche oltre ad essere stato oggetto di numerosi chiarimenti interpretativi da parte dell’agenzia delle Entrate. Le misure introdotte durante la prima ondata della pandemia di covid si sono infatti rivelate difficili da comprendere e da applicare. Inoltre, gli obiettivi del legislatore sono cambiati nel corso del tempo, pertanto la normativa ha subito numerosi interventi per ampliare la platea dei beneficiari.
Pertanto, alla luce delle considerazioni che abbiamo appena riportato, oggi forse più di prima è sempre più lecito chiedersi se le imprese possono beneficiare del superbonus. In questo approfondimento cercheremo inoltre di prendere in esame anche tutti gli altri incentivi per la riqualificazione energetica, specie per il fotovoltaico, di cui possono usufruire le imprese.
Le imprese possono beneficiare del Superbonus 110%?
La risposta più semplice che possiamo dare a questa domanda è: si, ma solo in alcuni casi specifici.
In particolare le imprese possono fruire della maxi-detrazione solo nell’ipotesi di unità immobiliari situate all’interno di edifici condominiali. Inoltre possono usufruire della detrazione del 110% solamente per quanto riguarda i lavori eseguiti sulle parti comuni degli stessi.
Per capire il perché di tutto ciò dobbiamo per forza di cose prendere in esame la definizione di condominio. Per condominio infatti si intende un fabbricato composto da più unità immobiliari di proprietà di una pluralità di soggetti. La definizione di condominio non specifica che i soggetti in questione debbano essere solo persone fisiche. Possiamo quindi dedurre che anche le imprese che possiedono unità immobiliari all’interno di edifici condominiali possono usufruirne.
Ulteriori chiarimenti in merito: la circolare 24/E/2020 e la risoluzione 34/E/2020 dell’Agenzia delle entrate
In risposta ai numerosi quesiti sollevati in merito che chiedevano ulteriori chiarimenti sulla possibilità delle imprese di accedere al superbonus 110% è dovuta intervenire l’Agenzia delle Entrate. In particolare, essa è intervenuta su questa spinosa questione, attraverso due documenti, la Circolare 24/E/2020 e la risoluzione n.34/E/2020.
La circolare 24/E/2020
La Circolare 24/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti utili sulla possibilità per le imprese di beneficiare della maxi-detrazione. In particolare si tratta di chiarimenti che riguardano la destinazione d’uso dei condomini. Vediamoli qui di seguito:
- a prevalente destinazione residenziale (ovvero con superficie complessiva delle unità immobiliari residenziali superiore al 50%), solo per le spese per interventi sulle parti comuni con riferimento a tutte le unità immobiliari possedute;
- non a prevalente destinazione residenziale (ovvero con superficie complessiva delle unità immobiliari residenziali inferiore al 50%), solo per le spese sostenute sulle unità immobiliari possedute a destinazione residenziale.
La risoluzione n.34/E/2020
La risoluzione n.34/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate invece ammette la possibilità di detrarre con Ecobonus e Sismabonus le spese per interventi di risparmio energetico e di miglioramento antisismico effettuati sugli immobili:
- “merce” delle imprese di costruzione e ristrutturazione immobiliare;
- locati a terzi da parte di società immobiliari.
Questo cambio di orientamento quindi ammette quindi la possibilità per le imprese di costruzione di fruire dei bonus per la riqualificazione energetica e la messa in sicurezza sismica nelle percentuali ordinarie per interventi effettuati sui propri immobili. Queste imprese non dovranno tener quindi conto della qualificazione in bilancio degli immobili oggetto di interventi, siano essi “strumentali”, “beni merce” o “patrimoniali”.
Gli altri incentivi per le imprese
Accanto al Superbonus, che rimane di utilità limitata ai casi precedentemente elencati, esistono molti incentivi per il fotovoltaico per le imprese in vigore nel 2021. I più importanti sono senza dubbio il bonus sud per le imprese ed il Piano di Transizione 4.0.
Il Piano di Transizione 4.0
Il PNT 4.0 ha come obiettivo quello di agevolare gli investimenti delle aziende volti a sostenere la transizione ecologica italiana. Per questo motivo vi sono previsti gli incentivi per il fotovoltaico aziendale.
Il PNT 4.0 si compone sostanzialmente di 3 misure principali tramite cui è possibili di usufruire degli incentivi fotovoltaico 2021 per le aziende, le seguenti:
- Potenziamento dell’aliquota di ammortamento dal 6% al 10% per un massimale di spesa non superiore ai 2 milioni di euro.
- Fruizione del credito d’imposta. Gli investimenti in beni strumentali e in beni immateriali potranno fruire del credito d’imposta in un anno. L’acquisto dei beni strumentali materiali (come il fotovoltaico) potrà generare un credito fruibile nei successivi 3 anni.
- Estensione della durata del credito d’imposta fino al 2022 per interventi e acquisti di beni strumentali contrattualizzati dal 16 novembre 2020 al 31/12/2022.
Credito d’imposta per le imprese del mezzogiorno
Il bonus Sud o credito d’imposta per le imprese del Mezzogiorno invece riguarda solamente le imprese del mezzogiorno e nelle isole. Non tutte le imprese però, ma solamente quelle per la quale l’attività di produzione di energia elettrica sia funzionale alla proprio attività produttiva.
L’aliquota di detrazione prevista dal bonus Sud è quindi la seguente:
- 25% per le imprese di grandi dimensioni per un massimale di spesa di 15 milioni di euro;
- 35% per le medie imprese per un massimale di spesa di 10 milioni di euro;
- 45% nel caso di piccole imprese per un massimale di spesa di 3 milioni di euro.
Precisiamo che il credito d’imposta così ottenuto è spendibile solamente durante lo stesso anno in cui si richiede la detrazione.