Decreto Semplificazioni: quali modifiche per il Superbonus ?
Il Decreto Semplificazioni (DL 77/2021) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di lunedì 31 maggio ed è quindi in vigore.
Le modifiche relative al Superbonus 110% sono indicate nell’articolo 33 (a pagina 29 del documento) che approrta degli aggiornamento al comma 13-ter dell’art. 119 del Decreto Rilancio (34/2020).
Nel comma 1 dell’articolo 33 sono presenti 3 lettere:
- la lettera a) fa riferimento alle opere finalizzate all’abbattimento delle barriere architettoniche
- la lettera b) fa riferimento alla modalità di calcolo dei massimali detraibili per le spese sostenute per alcuni specifici soggetti
- la lettera c) indica la possibilità di avviare i lavori tramite la CILA senza che il tecnico compili la sezione relativa all’asseverazione dello stato legittimo. Questa è la parte del decreto che sta creando molti dubbi di intepretazione
Riportiamo di seguito il testo della lettera c):
c) il comma 13–ter è sostituito dal seguente:
“13–ter. Gli interventi di cui al presente articolo, conesclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobileoggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito lalegittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’ articolo 9–bis, comma 1–bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:
a) mancata presentazione della CILA;
b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;
c) assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14. Resta impregiudicata ogni valutazione circa lalegittimità dell’immobile oggetto di intervento.”.
Tutto più chiaro ? Forse no, riteniamo che la sintesi migliore sia stata fata nell’articolo pubblicato sul sito “Lavori Pubblici” di cui riportiamo uno stralcio:
“… adesso il tecnico non dovrà più asseverare lo stato legittimo ma, considerato che la presentazione di una CILA difforme allo stato dei luoghi causerebbe la perdita del Superbonus, è chiaro che la stessa dovrà rappresentare fedelmente lo stato dei luoghi. A questo punto, senza che il tecnico ne abbia alcuna responsabilità, visto che non dovrà verificare e attestare lo stato legittimo, è possibile che:
-
- l’intervento sia conforme e non soggetto al potere sanzionatorio da parte del SUE; [sportello unico dell’edilizia]
- l’intervento presenti delle difformità (rilevabili facilmente facendo un confronto tra la CILA e l’ultimo titolo) e il contribuente sia sanzionato e segnalato alla polizia municipale.
In quest’ultimo caso scatterebbe anche l’apertura di un fascicolo con la conseguente sospensione dei lavori. Il tutto con una CILA che non può essere “denegata” ma che potrebbe causare sanzioni amministrative, penali e la sospensione dei lavori (occhio al contratto con l’impresa).
A questo punto se vi è passata la voglia di utilizzare la CILA senza verifica sullo stato legittimo, probabilmente avete ragione!”
Altra nota: nel decreto non vi è traccia di proroghe per cui le scadenze al Superbonus 110% sono quelle finora previste dalla norma e dai successivi aggionamenti. Ricordiamo quindi che per le casi unifamiliari la scadenza attuale è il 31 dicembre 2021.