Cartello di cantiere e Superbonus : cosa deve prevedere ?
La Legge di Bilancio 2021 ha previsto un nuovo comma (14 bis) all’articolo 119 del Decreto Rilancio in cui è previsto l’obbligo della predisposizione di un cartello che abbia la seguente dicitura: “Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, Superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici”.
Leggi l'articolo sul Superbonus 110%Si tratta di una segnalazione aggiuntiva rispetto a quanto già previsto sulla cartellonistica per i cantiere. Il cartello di cantiere è infatto un obbligo di legge previsto dall’art. 20, comma 6 del DPR n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).
Un obbligo che viene ripreso all’art. 27, comma 4 del Testo Unico Edilizia per una corretta vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia: “Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibito il permesso di costruire, ovvero non sia apposto il prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne danno immediata comunicazione all’autorità giudiziaria, al competente organo regionale e al dirigente del competente ufficio comunale, il quale verifica entro trenta giorni la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti”.
Inoltre lo stesso obbligo è previsto all’art. 90, comma 7 del D.Lgs. n. 81/2008 (c.d. Testo Unico Sicurezza Lavoro).
Se il cartello di cantiere non viene esposto si commette di fatto un reato edilizio. Anche nel caso in cui non sia ben visibile, non compilato o addirittura rovinato da agenti atmosferici, equivale a non averlo esposto.
Cartello di cantiere: quali informazioni deve contenere
Il cartello, che va sempre esposto in un luogo ben visibile e accessibile del cantiere, deve contenere i seguenti contenuti:
- nome e cognome del proprietario committente (per i lavori privati), nome dell’amministrazione pubblica (per i lavori pubblici);
- nome, cognome e titolo professionale del progettista e del direttore dei lavori e del progettista delle strutture portanti;
- nome, cognome e titolo professionale del responsabile della sicurezza;
- denominazione dell’impresa assuntrice dei lavori o l’indicazione che i lavori sono eseguiti in economia diretta;
- nome, cognome e qualifica del responsabile tecnico del cantiere;
- estremi dell’autorizzazione o concessione assentita o rilasciata.
Quali sanzioni sono previste per la mancata esposizione
La mancata esposizione del cartello di cantiere configura il reato previsto all’art. 44 del Testo Unico Edilizia, che prevede un’ammenda del valore di oltre 10 mila euro e l’arresto fino a due anni, sempre che il fatto non costituisca un reato più grave.