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Bonus facciate 2020 : l’Agenzia delle Entrate conferma il 90% per il cappotto termico

Il 14 febbraio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una circolare che contiene una serie di chiarimenti.

Quello più atteso riguarda la detrazione del cappotto termico:

l’Agenzia conferma che il cappotto si detrae al 90% così come i lavori di tinteggiatura.

Bonus facciate 2020

Vediamo di seguito tutti i punti più importanti della circolare del 14 febbraio 2020:

Punto da chiarire

Ciò che viene chiarito dalla circolare

Bonus facciate e cappotto, come si gestiscono questi 2 interventi ? Nella circolare si afferma che:

“Si precisa, tuttavia, che gli interventi ammessi al “bonus facciate” possono astrattamente rientrare anche tra quelli di riqualificazione energetica riguardanti l’involucro, agevolabili ai sensi del citato articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 (nota di Ecostili: detrazioni fiscali del 65%), oppure tra quelli di recupero del patrimonio edilizio richiamati all’articolo 16 del medesimo decreto legge n. 63 del 2013 (nota di Ecostili: detrazioni fiscali del 50%). In considerazione della possibile sovrapposizione degli ambiti oggettivi previsti dalle normative richiamate, il contribuente potrà avvalersi, per le medesime spese, di una sola delle predette agevolazioni, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione alla stessa.”

Nota di Ecostili: si può dedurre che se si fa il cappotto e si tinteggiano le facciate si può detrarre tutto al 90%.

Col termine “facciate” si intendono solo quelle lato strada o altre facciate ? L’agevolazione riguarda gli interventi effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno). La detrazione non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.
Quando occorre rispettare i limiti di trasmittanza termica ? Come già indicato in precedenza:

Ai fini del “bonus facciate” gli interventi che non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, ma siano anche influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, devono soddisfare i requisiti  i requisiti indicati nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015.

Come calcolare il 10% sulla superficie totale ? “Il calcolo della percentuale, prevista nella misura del 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, ai fini della individuazione delle opere agevolabili, va effettuato tenendo conto del totale della superficie complessiva disperdente; in sostanza, l’intervento deve interessare l’intonaco per oltre il 10 per cento della superficie lorda complessiva disperdente (pareti verticali, pavimenti, tetti, infissi) confinante con l’esterno, vani freddi o terreno.”
Gli edifici storici devono rispettare la regola del 10% ? Viene specificato che:

“gli immobili di notevole interesse pubblico sono esclusi dall’applicazione del predetto decreto legislativo solo nel caso in cui, previo giudizio dell’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione ai sensi del codice di cui al citato decreto legislativo n. 42 del 2004, il rispetto delle prescrizioni implichi un’alterazione sostanziale del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai profili storici, artistici e paesaggistici.”

Come fare per gli edifici con facciate esterne con piastrelle o altro dove è problematica la posa di un eventuale cappotto esterno ? “Se parti della facciata sono rivestite in piastrelle o altri materiali che non rendono possibile realizzare interventi influenti dal punto di vista termico se non mutando completamente l’aspetto dell’edificio, la verifica, circa il superamento del limite del 10 per cento, va fatta eseguendo il rapporto tra la restante superficie” della facciata interessata dall’intervento e la superficie totale lorda complessiva della superficie disperdente.

Esempio 1: se la superficie opaca della facciata è di 1.000 mq ma 600 di questi sono ricoperti da piastrelle allora il 10% va calcolato sui 400 mq restanti.

Esempio 2: se le piastrelle ricoprono il 100% delle facciate allora non c’è alcun obbligo di fare lavori di risparmio energetico.

Cosa è necessario per ottenere le detrazioni ? E stato precisato che la documentazione necessaria consiste in :

  1. l’asseverazione con la quale un tecnico abilitato certifica la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici previsti per ciascuno di essi19. L’asseverazione redatta dal tecnico abilitato può essere sostituita con quella resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate;
  2. l’attestato di prestazione energetica (APE), per ogni singola unità immobiliare per cui si chiedono le detrazioni fiscali, che deve essere redatto da un tecnico non coinvolto nei lavori.
Vi sono limiti di spesa ? E’ stato confermato che non vi sono limiti di spesa
Il bonus facciate è previsto solo per alcune “zone” ? Sì, è stato confermato che: “la detrazione spetta a condizione che gli edifici oggetto degli interventi siano ubicati in zona A o B ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali”.

In caso di dubbio sulla ubicazione della propria casa è necessario rivolgersi all’ufficio tecnico del Comune.

Leggi il nostro articolo completo sul Bonus facciate 2020

Stai valutando degli interventi per la tua casa ?

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8 Comments

  • Romano Rossi ha detto:

    se metto il cappotto utilizzando il bonus facciate , deve avere per forza caratteristiche ,(es. come se fosse 110% ) tali da migliorare l’isolamento dell’edificio ?
    E se metto il capotto solo in due pareti ?

    • Ecostili ha detto:

      Sì, sia per una questione normativa ma anche perché non avrebbe senso fare un cappotto che non ottenga un isolamento termico sufficiente per ridurre le dispersioni termiche.

  • daniele coppa ha detto:

    non riesco a capire quali ponti termici devono essere considerati per avere la conformità per l’ottenimento della detrazione.
    Sul valore di trasmittanza “puro” non ci sono problemi ma i PT vanno a modificare a volte fortemente il valore di trasmittanza.
    In sintesi

    • Enea chiede il valore di trasmittanza della parete
    • Ptermici , che cosa diavolo bisogna fare ???
    • Ecostili ha detto:

      Salve, occorre che un tecnico li verifichi e valuti quale intervento puo’ essere realizzato per risolverli o attenuarli.
      La soluzione dipende dal tipo di ponte termico: quello nella zona infissi, zona davanzale, ecc.

  • Davide M. ha detto:

    Buonasera

    con il bonus facciate se ho capito bene rientra anche il cappotto termico si può detrarre il 90% e non vi sono limiti di spesa? Inoltre usufruisce anche del sconto fattura cosi da girare il 90% dell’importo all’impresa?

    Grazie

  • LUCIANO F.PAOLO FISCHETTI ha detto:

    aderendo al bonus facciata si devono rispettare le regole previste per il superbonus? Esempio se vi sono verande abusive nel superbonus non vi è ammissibilità salvo che l’abusivismo non superi il 2%, vale anche per il bonus facciata. -Ci vuole anche per bonus facciata il visto conformità e l’asseverazione? Grazie

    • Ecostili ha detto:

      Salve, se nell’ambito del bonus facciate si esegue anche l’isolamento termico occorre rispettare i requisiti minimi previsti per quel che riguarda la parte energetica.
      Se si esegue solo la tinteggiatura non vi son asseverazioni da fare.

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