Decreto Legge 157/2021 (“Anti-frodi”) : cosa prevede ?
Il Decreto Legge 157/2021 cosiddetto “Decreto anti-frodi” è stato adottato dal Governo per contrastare i comportamenti fraudolenti nell’utilizzo dei benefici fiscali per i lavori relativi a Ecobonus, Superbonus, Bonus Facciate, ecc.
In questo articolo vediamo cosa prevede questa norma che va ad aggiornare ulteriormente gli articoli del DL 77/2020 che è la norma che inizialmente ha definito il Superbonus 110%.
Il DL 157/2021 prevede sostanzialmente 2 cose:
- che il visto di conformità e l’asseverazione della congruità dei costi sarà necessaria non solo per il Supebonus 110% ma per tutti i bonus edili (50%, 65% ecc.)
- che l’Agenzia delle Entrate potrà sospendere (al massimo per 30 giorni) l’efficacia delle comunicazioni relative alla cessione del credito per particolari profili di rischio
Ma vediamo nel dettaglio quali sono le modifiche previste nel DL 157/2021:
Articolo 119
l’articolo 119 viene modificato come segue (modifiche evidenziate in verde):
11.Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121 nonché in caso di utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. In caso di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente all’Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, il contribuente, il quale intenda utilizzare il credito in detrazione nella dichiarazione dei redditi, non è tenuto a richiedere il predetto visto di conformità.
Sempre l’articolo 119 viene modificato come segue:
13-bis. L’asseverazione di cui al comma 13, lettere a) e b), del presente articolo è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all’articolo 121. L’asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell’effettiva realizzazione. Ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto di cui al comma 13, Art. 119 e 121 Decreto Rilancio e ss.mm. lettera a) nonché ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico della transizione ecologica, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Nelle more dell’adozione del predetto decreto dai predetti decreti, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predi-sposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.
Articolo 121
All’articolo 121 viene aggiungo il comma 1-ter:
1-ter. Per le spese relative agli interventi elencati nel comma 2, in caso di opzione di cui al comma 1:
a) il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell’articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. b) i tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell’articolo 119, comma 13-bis
Quale è in concreto il contenuto di queste modifiche degli articoli 119 e 121:
il visto di conformità è richiesto, oltre che per i casi già previsti (cessione del credito e sconto in fattura) anche nel caso in cui il committente decida di detrarre le spese direttamente nella sua dichiarazione dei redditi. Questo obbligo non è previsto se il committente intende presentare direttamente la dichiarazione fiscale (modulo precompilato) oppure tramite il sostituto di imposta.
L’asseverazione dei costi per i lavori è richiesta non solo per la congruità delle spese per il Superbonus 110% ma anche per gli altri bonus fiscali. Per l’asseverazione dei costi si dovrà fare riferimento a dei valori massimo che verranno definiti in un apposito decreto dal Ministero della Transizione Ecologica (quindi al momento questi valori massimi non ci sono). In attesa di questo nuovo decreto si deve fare riferimento ai prezzari regionali o DEI.
Articolo 122-bis (nuovo)
(Misure di contrasto alle frodi in materia cessioni dei crediti. Rafforzamento dei controlli preventivi)
1. L’Agenzia delle entrate, entro cinque giorni lavorativi dall’invio della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito, può sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia ai sensi degli articoli 121 e 122 che presentano profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo. I profili di rischio sono individuati utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti ceduti e riferiti:
a) alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
b) ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
c) ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma.
2. Se all’esito del controllo non risultano confermati i rischi di cui al comma 1, la comunicazione si considera non effettuata e l’esito del controllo è comunicato al
soggetto che ha trasmesso la comunicazione. Se, invece, i rischi non risultano confermati, ovvero decorso il periodo di sospensione degli effetti della comunicazione di cui al comma 1, la comunicazione produce gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento.
3. Fermi restando gli ordinari poteri di controllo, l’amministrazione finanziaria procede in ogni caso al controllo nei termini di legge di tutti i crediti relativi alle cessioni per le quali la comunicazione si considera non avvenuta ai sensi del secondo periodo del comma 2.
4. I soggetti obbligati di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono nelle cessioni comunicate ai sensi degli articoli 121 e 122, Art. 119 e 121 Decreto Rilancio e ss.mm. – Ing. Andrea Ursini Casalena – www.mygreenbuildings.org – www.naturalnzeb.it non procedono all’acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono i presupposti di cui agli articoli 35 e 42 del predetto decreto legislativo n. 231 del 2007, fermi restando gli obblighi ivi previsti.
5. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti criteri, modalità e termini per l’attuazione, anche progressiva, delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
Cosa significa in concreto questa modifica:
Il decreto prevede che l’Agenzia possa sospendere fino a trenta giorni l’efficacia delle comunicazioni di cessione del credito che presentano profili di rischio specifici sia relativamente alle operazioni che ai soggetti coinvolti.
I profili di rischio sono riferiti alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni, ma anche ai dati relativi ai crediti stessi e ai soggetti che intervengono nelle operazioni, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria.
Se all’esito del controllo risultano confermati i rischi, la comunicazione si considera non effettuata e l’esito del controllo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione. Se, invece, i rischi non risultano confermati, la comunicazione produce gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento.
Vuoi avere maggiori informazioni sul Superbonus 110% ?
salve,
con che detraibilità sono regolamentati visto di conformità e asseverazione? noi abbiamo effettuato bonus facciate 2021 e chiuso al 18 nov, ma i lavori sono ancora in corso.