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Il visto di conformità

La legge 77/2020 indica che “Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto [di cui al comma 12], il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi di cui al presente articolo“.

Ciò significa che le persone interessate alla cessione del credito dovranno richiedere il visto di conformità ad uno di questi soggetti:

  1. gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro
  2. i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio,
    industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in
    economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria
  3. le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell’articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), del
    decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonche’ quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze
    etnico-linguistiche
  4. i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati
  5. gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
  6. dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997

La check list del Consiglio Nazionale dei commercialisti e esperti contabili

Il Consiglio Nazionale dei commercialisti e esperti contabili e la Fondazione nazionale dei commercialisti ha ideato e pubblicato una check-list contenente la documentazione necessaria per richiedere il visto di conformità.

La check-list è suddivisa in due , una per gli interventi di efficientamento energetico, l’altra per i lavori antisismici.

Per entrambi i tipi di intervento bisogna indicare:

  1. i dati catastali dell’immobile;
  2. il titolo in possesso dell’immobile;
  3. un autocertificazione per attestare che l’immobile non è utilizzato per lo svolgimento dell’attività professionale;
  4. una copia della Cila o della Scia;
  5. un autocertificazione della data di inizio dei lavori;
  6. l’Ape pre e post-intervento.

(clicca sull’immagine per vedere il documento)

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