La relazione tecnica “ex Legge 10”
La cosiddetta “ex Legge 10” (così chiamata perchè deriva dal numero della legge del 1991) è una relazione scritta da un progettista nella quale si definiscono i dati tecnici e costruttivi dell’edificio, delle strutture e degli impianti.
Vengono indicate le prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico da rispettare in fase di realizzazione dei lavori e si conclude con l’attestazione e le verifiche del rispetto delle prescrizioni.
Al termine dei lavori, il direttore lavori dovrà dichiarare la conformità delle opere con le indicazioni contenute all’interno della relazione energetica.
Nell’ambito dei lavori realizzati per usufruire dell’ecobonus al 110%, in molti casi, se non tutti, la “ex Legge 10” sarà probabilmente obbligatoria.
Le tipologie di intervento per le quali è necessaria la relazione “Legge 10” sono:
Nuova costruzione
Si tratta di nuova costruzione nel caso di:
- edifici di nuova costruzione;
- edifici sottoposti a demolizioni e ricostruzioni (Permesso di Costruire o SCIA)
- ampliamenti volumetrici superiori al 15% della volumetria climatizzata preesistente o, comunque, superiori a 500 metri cubi
Verifica della conformità dei lavori : sull’intero edificio
Ristrutturazione importante di primo livello
Si ricade nella ristrutturazione importante di primo livello quando si realizzano contemporaneamente
- un intervento che interessa l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 50 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio;
- la ristrutturazione dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edifici
Verifica della conformità dei lavori : sull’intero edificio
Ristrutturazione importante di secondo livello
Si ricade nella ristrutturazione importante di secondo livello quando si realizza
- un intervento che interessa l’involucro edilizio, con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio,
ed eventualmente si interviene
- sulll’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva.
Verifica della conformità dei lavori : solo sulle parti oggetto di intervento
Riqualificazione energetica
Si tratta di riqualificazione energetica quando si realizza uno di questi interventi (o entrambi) :
- un intervento sull’involucro che coinvolge una superficie inferiore o uguale al 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio
- l’installazione o la ristrutturazione (*) di un impianto termico, compresa la sostituzione del generatore (caldaia, stufa, pompa di calore)
(*) Si ricade nella “ristrutturazione dell’impianto” quando si interviene su almeno due elementi su tre del sistema: generatore, distribuzione, terminali
Verifica della conformità dei lavori : solo sulle parti oggetto di intervento
Dalla tabella possiamo vedere che, siccome l’ecobonus richiede perlomeno:
- l’isolamento termico su una superficie superiore al 25% rispetto alla superficie lorda totale e/o
- la sostituzione dell’impianto di riscaldamento
E’ quasi certo che nella maggior parte dei casi sarà necessaria la redazione della “Legge 10”
Deroghe alla redazione della “ex Legge 10”
I casi in cui la relazione tecnica non è richiesta sono i seguenti:
In base al punto 1.4.3 dell’allegato 1 della Decreto del 26 giugno 2015 (Decreto “Requisiti Minimi”)
1. Risultano esclusi dall’applicazione dei requisiti minimi di prestazione energetica:
a) gli interventi di ripristino dell’involucro edilizio che coinvolgono unicamente strati di
finitura, interni o esterni, ininfluenti dal punto di vista termico (quali la tinteggiatura), o
rifacimento di porzioni di intonaco che interessino una superficie inferiore al 10 per cento
della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio;
b) gli interventi di manutenzione ordinaria sugli impianti termici esistenti.
In base al punto 2.2 dello stesso allegato
Nel caso di sostituzione dei generatori di calore di potenza nominale del focolare inferiore alla soglia prevista dall’art. 5, c. 2, g), del regolamento di cui al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, l’obbligo di presentazione della relazione, sussiste solo nel caso di un eventuale cambio di combustibile o tipologia di generatore, come, ad esempio, la sostituzione di una caldaia a metano con una caldaia alimentata a biomasse combustibili.
In base all’articolo 8 del decreto legislativo n° 192 del 19 Agosto 2005 (e modifiche successive)
… Tali adempimenti, compresa la relazione, non sono dovuti in caso di installazione di pompa di calore avente potenza termica non superiore a 15 kW.