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Bonus facciate 2020

Bonus facciate : la detrazione per interventi finalizzati al recupero o restauro delle facciate esterne degli edifici esistenti

Con l’approvazione da parte del Parlamento della Legge di Bilancio per il 2020 e successiva sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 27 dicembre 2019 è stato introdotto il cosiddetto “Bonus facciate”.

Il bonus si applica a tutti gli edifici, condominiali e non.

Bonus Facciate : ultimi aggiornamenti (Dicembre 2021)

La Legge di Bilancio 2022 ha apportato diverse modifiche ai vari bonus (Superbonus 110%, ecc.), riportiamo qui di seguito una tabella con le modifiche previste ai vari bonus fra cui il Bonus Facciate, ecc.

Legge di Bilancio 2022 modifiche ad altri bonus

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Bonus Facciate : caratteristiche principali

L’edificio deve essere situato in zona A (centro storico) oppure in zona B (da Wikipedia): “parti del territorio comunale interessate dalla presenza totale o parziale di edificazione in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 m³/m²”.

Si tratta quindi di quelle aree esterne al centro storico ma che sono comunque ad alta intensità di urbanizzazione. In caso di dubbio sulla zona in cui è ubicata la casa è consigliabile rivolgersi all’ufficio tecnico del Comune.

Sono quindi esclusi gli edifici nelle zone:

  • zona C: sono in pratica quelle zone comunali con bassa urbanizzazione
  • zona D: aree destinate ad insediamenti produttivi
  • zona E: area destinate ad attività agricole
  • zona F: aree del territorio comunale destinate ad attività di interesse generale (ospedali, ecc.)

Se l’edificio si trova nelle zone A e B può essere un edificio che ricade in qualsiasi categoria catastale (sono compresi anche i beni strumentali all’impresa).

Deve comunque essere “esistente”, ossia accatastato o con richiesta di accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di eventuali tributi, se dovuti. Non sono compresi gli interventi di nuova realizzazione in ampliamento, nuova realizzazione mediante demolizione e ricostruzione ivi compresi quelli con la stessa volumetria.

Interventi inclusi ed esclusi nel bonus facciate

Nel bonus facciate sono compresi i seguenti interventi:[sociallocker id=”17404″]

  • Pulitura o tinteggiatura delle strutture opache: quindi lavori sulle facciate inclusi i balconi, grondaie, pluviali, parapetti e cornicioni
  • Consolidamento, ripristino, miglioramento e rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, ornamenti e fregi
  • Interventi su grondaie, pluviali, parapetti e cornici e la sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.

Sono invece esclusi i seguenti interventi:

  • Interventi sulle superficie confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico sostenute per sostituire vetrate, infissi, portoni e cancelli.
  • Gli interventi sul muro di cinta dell’edificio non beneficiano del bonus facciate perché la recinzione non fa parte dell’involucro

Alcune precisazioni:

  • Il bonus non prevede un massimale di spesa
  • Per facciate si intendono le parti dell’involucro esterno che rientrano nelle proprietà comuni condominiali.
  • Le spese ammissibili dal bonus facciate comprendono:
    1. fornitura e posa in operadi materiale coibente e dei materiali ordinari funzionali alla realizzazione dell’intervento;
    2. le opere provvisionali e accessoriestrettamente funzionali alla realizzazione dell’intervento;
    3. occupazione di suolo pubblico;
    4. prestazioni professionali (produzione della documentazione tecnica necessaria compresi gli Attestati di Prestazione Energetica (A.P.E.) delle unità immobiliari per cui si chiedono le detrazioni, direzione lavori etc.)

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Chi può usufruire del bonus facciate ?

Tutti i contribuenti che:

  1. sostengono le spese di riqualificazione energetica;
  2. possiedono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l’edificio.
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Bonus facciate e cappotto termico

Premessa: il bonus facciate può essere utilizzato anche solo per lavori di manutenzione ordinaria e quindi di semplice tinteggiatura.

Detto questo la norma prevede che, nel caso in cui il ripristino dell’intonaco (quindi non la semplice tinteggiatura) sia realizzato su una superficie superiore al 10% della superficie totale (*), allora occorrerà realizzare il cappotto termico.

In caso di realizzazione del cappotto termico sarà necessario rispettare i limiti di trasmittanza termica previsti secondo le seguenti regole:

  1. L’intervento deve rispettare i requisiti indicati nel D.M. 26.06.2015 (Decreto “requisiti minimi”)
  2. I valori di trasmittanza termica iniziali (U) devono essere superiori ai valori limite riportati nella tabella 1 dell’Allegato E del D.M. 6 agosto 2020 per interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020.
  3. I valori di trasmittanza termica finali (U), fermo restando il rispetto del decreto 26.06.2015 “requisiti minimi”, devono essere:
    • Inferiori o uguali anche ai valori limite riportati nella tabella 2 del D.M. 26.01.2010 per interventi con data di inizio lavori antecedente al 6 ottobre 2020;
    • Inferiori o uguali ai valori riportatiin tabella 1 dell’Allegato E del D.M. 06.08.2020 con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020.

(*) nel calcolo della superficie totale non si deve tenere conto delle finestre.

Nel caso in cui si volesse/dovesse realizzare anche il cappotto termico si potrà detrarre tutto l’importo al 90% (tinteggiatura, cappotto termico, ponteggio e spese per professionisti).

Ricordiamo che il cappotto termico (e più in generale l’isolamento termico) rientra anche nel Superbonus 110% come intervento “trainante”.

Leggi l'articolo sul Superbonus 110%

Cessione del credito e sconto in fattura

In base a quanto definito nell’articolo 121 della Legge 77/2020 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18 luglio 2020), anche il Bonus Facciate prevede la possibilità di ricorrere alla cessione del credito o allo sconto in fattura.

Documentazione necessaria

Documentazione da trasmettere all’ENEA

Scheda descrittiva dell’intervento entro 90 giorni dalla data di fine dei lavori o di collaudo delle opere, Esclusivamente attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in cui essi sono terminati (https://detrazionifiscali.enea.it/). La “scheda descrittiva”deve essere redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio albo professionale).

Documentazione da conservare da parte del soggetto beneficiario

  • Documentazione di tipo tecnico
    • stampa originale della “scheda descrittiva dell’intervento”, riportante il codice CPID assegnato dal sito ENEA, firmata dal soggetto beneficiario e da un tecnico abilitato;
    • asseverazione redatta da un tecnico abilitato. Per gli interventi con data di inizio lavori antecedente al 6 ottobre 2020,l’asseverazione è redatta ai sensi degli articoli 4 e 7 del D.M. 19.02.2007 e successive modificazioni e attesta il rispetto dei requisiti tecnici specifici di cui sopra. Per gli interventi con data di inizio lavori a partiredal 6 ottobre 2020, l’asseverazione è redatta ai sensi dell’art. 8 del D.M. 6.08.2020. Attesta la rispondenza ai pertinenti requisiti tecnici richiesti e comprende la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Insieme all’asseverazione va redatto il computo metrico;
    • copia dell’Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) di ogni singola unità immobiliare per cui si richiedono le detrazioni fiscali;
    • copia della relazione tecnicanecessaria ai sensidell’art.8 comma1 del D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. o provvedimento regionale equivalente;
    • schede tecniche dei materiali e dei componentiedilizi impiegatie, se prevista, marcatura CE con relative dichiarazioni di prestazione (DoP)
  • Documentazione amministrativa
    • delibera assembleare di approvazione di esecuzione dei lavorietabella millesimale di ripartizione delle spese nel caso di interventi sulle parti comuni condominiali;
    • dichiarazione del proprietario di consenso all’esecuzione dei lavori nel caso gli interventi siano effettuati dal detentore dell’immobile;
    • fatturerelative alle spese sostenute, ovvero documentazione relativa alle spese il cui pagamento non possa essere eseguito con bonifico, e per gli interventi su parti comuni condominiali dichiarazione dell’amministratore del condominio che certifichi l’entità della somma corrisposta dal condomino;
    • ricevute dei bonifici (bancari o postali dedicatiai sensi della Legge 296/2006) recantila causale del versamento, con indicazione degli estremi della norma agevolativa, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero e la data della fattura e il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto destinatario del singolo bonifico;
    • stampa della e-mailinviata dall’ENEA contenente il codice CPID che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa. Per ulteriori approfondimenti di natura fiscale si rimanda ai documenti e alle guide redatti dall’Agenzia delle Entrate (Portale dell’Agenzia delle Entrate).
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Bonus facciate: quanti edifici potrebbero usufruirne ?

Secondo una ricerca realizzata nel 2017 da Centro ricerche economiche e sociali del mercato dell’edilizia (Cresme) e Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (Cnappc) emerge che in Italia ci sono circa 11.900.00 edifici residenziali così suddivisi in base all’epoca di costruzione:

  • 1 milione di edifici costruiti dal 2000 ad oggi
  • 5,5 costruiti dagli anni ’60 alla fine del Novecento
  • 1,8 milioni tra 1946 e 1960
  • 1,4 milioni tra le due guerre
  • 2,2 milioni costruiti prima del 1919

Sulla base della tipologia di edificio la suddivisione è la seguente:

  • 9,1 milioni, il 76,5%, sono costituiti da edifici mono-bifamiliari
  • 2,3 milioni sono costituiti da edifici da 3 a 8 piani
  • 300 mila sono costituiti da edifici da 9 a 15 abitazioni
  • 200 mila sono costituiti da edifici con oltre 15 abitazioni

Posso usufruire del bonus facciate per sostituire gli infissi ?

No, il bonus facciate è previsto per lavori di restauro delle facciate dell'edificio. Per gli infissi ci sono le detrazioni del 50%

Esiste un limite di spesa per il bonus facciate ?

No, per il bonus facciate non è previsto un limite di spesa

Bonus facciate: guarda il video su YouTube

Precisazione

Con la legge 77/2020 (articolo 121) del luglio 2020 anche per il Bonus Facciate è stata prevista la possibilità di cedere il credito di imposta.

Stai valutando degli interventi per la tua casa ?

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39 Comments

  • Giuseppe Parisi ha detto:

    Salve, in caso di intervento sulle facciate di un edificio in cui le unità immobiliari non hanno impianti di riscaldamento e/o condizionamento, è comunque obbligatorio realizzare il cappotto, stante che si supera il limite del 10% della superficie opaca disperdente?

    • Ecostili ha detto:

      Salve, a mio avviso non è obbligatorio in quanto non si capisce che risparmio energetico si ottiene dato che l’impianto di riscaldamento non è presente.

  • Adele ha detto:

    Buongiorno, nel caso di una abitazione in cui è necessario intervenire sugli intonaci in due facciate e su altre due no, posso usare il bonus 90% tinteggiando solo due facciate e installando il cappotto sulle altre due? O devo fare il cappotto su tutte? grazie

  • Paride ha detto:

    Ho un fabbricato in cui 1 parte su 3 è già presente un cappotto 10cm fatto 10 anni fa ora vorrei completare il resto delle altre 3 pareti (su strada pubblica) e riverniciare il tutto.La domanda è occorre fare sanatoria delle pareti già rivestite oppure l’asseverazione del tecnico può riguardare sole le 3 pareti interessate dal nuovo cappotto?In aggiunta ho APE appartamenti senza nessuna coibentazione la nuova APE comprenderà il cappotto su tutte e 4 le pareti?Occorre SCIA-CILA in comune.
    grazie

    • Ecostili ha detto:

      Salve, le verifiche vanno fatte solo sulle pareti oggetto di interventi. Nel bonus facciate non è per forza necessario fare l’APE

  • GUSTAVO TOSCANO ha detto:

    ABITO IN CONDOMINIO ABBIAMO DECISO DI FARE IL CAPPOTTO TEMICO NEL CONDOMINIO LA FACCIATA RIENDRA NEL ECO BONUS 110 O 90 PER CENTO GRAZIE

    • Ecostili ha detto:

      Salve. Sì la facciata può rientrare nel 90% oppure nel 110% ovviamente si tratta di 2 tipi di interventi diversi dal punto di vista burocratico.

  • Giacomo Comite ha detto:

    Per il bonus facciate associato all’ecobonus è categorica la congruità urbanistica?

  • caterina ha detto:

    Buongiorno, dovrei rifare i balconi e la facciata di una palazzina che però è rivestita di piastrelle. l’aggrappante e la rasatura che andrebbero messi per l’imbiancatura sono considerati lavori di intonaco?
    Grazie

  • cristofaro ha detto:

    se sono stati fatti modifiche strutturali è possibile usufruire del 90% del bonus

  • Rosario ha detto:

    Buongiorno, ipotizziamo che sia già stato effettuato il lavoro su una villetta “ bonus facciate 2021” con cappotto con sconto in fattura, però successivamente si ci si accorge che la villetta in questione non rientra nella zona A o B ma nella zona C, cosa succede a questo punto? Grazie anticipatamente della risposta, cordiali saluti

    • Ecostili ha detto:

      Salve, che non si ha diritto alla detrazione del 90% e che forse si puo’ detrarre al 65% previe verifiche.

  • MARISA CUSSINO ha detto:

    Buongiorno, per la sola pulitura e pittura delle facciate, senza cappotto o altro isolamento termico, quali documenti sono necessari per la pratica? E’ necessario anche comunicare l’intervento all’Enea o è sufficiente la comunicazione al Comune?

    • Ecostili ha detto:

      Salve, per la sola tinteggiatura non è necessaria la comunicazione all’ENEA in quanto no si tratta di un intervento di riqualificazione energetica.

  • Pietro Norcia ha detto:

    Buonasera,
    una domanda.

    Se su un edificio non condominiale di 16 unità immobiliari accatastate A10 con il Bonus facciate si supera il 10% di intonaco rimosso la posa in opera del cappotto termico usufruisce della detrazione fiscale del 90% o del 65%?

    • Ecostili ha detto:

      Salve, 90% ma l’edificio deve essere in zona A/B e le facciate visibili dalla strada pubblica (anche parzialmente). In caso contrario 65%.

  • Karin ha detto:

    Buonasera, stò valutando di ristrutturare i balconi e pitturare tutta la casa (zona B). Tre piano sono di mia proprietà ed un piano è di miei genitori, entrambi novantenni, che non hanno la possibilità di detrarre il bonus. Sarebbe possibile intestare le fatture tutte a mio nome e detrarre l’importo per l’intero edificio?

  • Melania ha detto:

    Buonasera, possiedo una casa singola con la facciata principale sulla strada pubblica e gli altri tre lati con giardino e confinanti con altre abitazioni. Posso usufruire del bonus facciate se tutti i lati della casa? Grazie

  • ally ha detto:

    Buongiorno, ho in corso un intervento di ristrutturazione della facciata, inerente la formazione di nuove aperture esterne e la contestuale chiusura di altre + ampiamento di un balcone esistente. Posso beneficiare del bonus facciate per cappotto? e per la fornitura delle soglie e davanzali? sarebbe un intervento collegato alla realizzazione del cappotto stesso, ma anche perchè ho aperto nuove porte e finestre. E ancora posso detrarre sempre al 90% il cappotto che vado a fare sotto il nuovo balcone?

    Ringrazio

    • Ecostili ha detto:

      Salve, sì. L’importante è il rispetto dei requisiti minimi connessi alla trasmittanza delle pareti dove si posa il cappotto.

  • Michele Lo Piano ha detto:

    Buongiorno,

    siamo nel Piemonte mi piacerebbe sapere se rientriamo nel bonus 90% per il cappotto termico gli edifici sono una villetta bifamiliare del 1998 ed una palazzina di 12 appartamenti del 1999

    Grazie per una risposta

    • Ecostili ha detto:

      Salve, per il bonus facciate 90% deve verificare presso l’ufficio tecnico del suo comune se le abitazioni sono ubicate in zona A oppure B.

  • Giuseppe L. ha detto:

    Scusatemi , ma l’ecobonus 90 % sulle facciate copre anche l’intero costo del pannello isolante in polistirolo compreso antigrandine?
    Mi è stato detto che devo sostenere metà del costo del pannello.GRAZIE

  • Davide ha detto:

    Salve vorrei usufruire del bonus facciate per cappotto termico la mia abitazione e in zona B2 vorrei sapere se posso aderire al bonus? perché il decreto parla di zona A B ma non di aree

    • Ecostili ha detto:

      Salve, a mio avviso può beneficiare del bonus facciate ma le suggerisco di rivolgersi all’ufficio tecnico del suo comune per una conferma.

  • antonio marinelli ha detto:

    Buonasera, usufruendo del bonus facciate al 90 % per ripristino delle parti verniciate delle 4 facciate visibili da strada , il rifacimento dei frontalini , balconi e ringhiere . Mentre dovendo intervenire sulle 2 terrazze di copertura (rifacimento completo) una condominiale e l’altra privata , se si dotano di sottostante isolamento, qual’è il bonus che si può usufruire ?

    grazie

  • salvo ha detto:

    Salve, se dovessi intervenire sulle 4 facciate condominiali (di cui una non visibile da via pubblica) per un 4% a facciata, come dovrei considerare l’applicazione dei bonus? Il 12% verrebbe al 90% (bonus facciate) e il 4% della facciata non visibile sarebbe al 65%? non entra in gioco l’obbligo del 25% delle parti comuni per usifruire di eco/facciata bonus?

    • Ecostili ha detto:

      Salve, in tal caso si può effettuare il cappotto anche sotto il 25% della superficie disperdente (riqualificazione energetica dell’involucro).
      Può avere maggiori informazioni sulla miniguida dell’ANIT (pagina 25)

      • Fiorella Mognol ha detto:

        Buongiorno, ho una casa anni 60 indipendente su due piani visibile da 3 lati e confinante con una villetta ..posso usufruire del bonus facciate al 90% per fare il cappotto?
        Grazie

  • Aldivano Ferrucci ha detto:

    Errore nel Vostro video: Voi dite che NON si può cedere il BONUS FACCIATE ma invece E’ POSSIBILE

    • Ecostili ha detto:

      Il video è di 9 mesi fa quando per il bonus facciate non era prevista la cessione del credito.
      L’articolo invece è stato aggiornato.

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